Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
29 aprile 2020,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il  Mef,  anche
in deroga a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel
comma precedente, ciascuno  per  le  rispettive  competenze,  possono
scegliere di  svolgere  le  operazioni  d'asta,  relative  al  titolo
oggetto della presente emissione, da  remoto  mediante  l'ausilio  di
strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate  dalle  due
istituzioni. 
  La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto
di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale
nominale sottoscritto.