Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento  della  diciottesima  tranche  dei
titoli  stessi,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2020.