Art. 2 
 
 
                    Controlli, relazione annuale 
                     e disposizioni integrative 
 
  1. I controlli amministrativi ed in  loco  relativi  all'attuazione
del programma sono demandati ad AGEA. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  conclusione  del  programma,  AGEA
predispone  e  trasmette  al  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali  una  relazione  sulle  attivita'  realizzate
relativamente al programma di  distribuzione  di  derrate  alimentari
alle   persone   indigenti   per   l'anno   2020,   corredata   della
rendicontazione delle risorse gestite. 
  3. Eventuali  modifiche  o  integrazioni,  che  dovessero  rendersi
necessarie all'esito della conversione in legge del decreto-legge  17
marzo  2020,  n.  18,  saranno  recepite   con   successivo   decreto
interministeriale. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 aprile 2020 
 
                                Il Ministro delle politiche agricole  
                                        alimentari e forestali        
                                              Bellanova               
 
    Il Ministro del lavoro  
  e delle politiche sociali  
           Catalfo           

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 308