Art. 2 
 
  L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
4 dicembre 2019 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Modalita' di  trasferimento  delle  risorse).  -  1.  Il
Dipartimento per  le  pari  opportunita'  provvede  a  trasferire  le
risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi
indicati nelle tabelle 1 e 2  allegate  al  presente  decreto,  entro
trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione,  da  parte  dei
competenti  uffici  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte
dei conti. 
    2. Le regioni trasmettono entro il 30 giugno 2020 al Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri
una  scheda  programmatica,  che  deve  recare  per  ciascuno   degli
interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto: 
      la  declinazione  degli  obiettivi  che  la   regione   intende
conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 
      l'indicazione delle attivita' da  realizzare  per  l'attuazione
degli interventi; 
      il cronoprogramma delle attivita'; 
      la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai
fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis,  comma  2,
lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari; 
      un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
    3. Il mancato invio della scheda programmatica di  cui  al  comma
precedente nel previsto  termine  del  30  giugno  2020  comporta  la
ripetizione delle somme trasferite ai sensi del presente articolo».