Art. 2 L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Modalita' di trasferimento delle risorse). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvede a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, da parte dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. 2. Le regioni trasmettono entro il 30 giugno 2020 al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una scheda programmatica, che deve recare per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto: la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi; il cronoprogramma delle attivita'; la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari; un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 3. Il mancato invio della scheda programmatica di cui al comma precedente nel previsto termine del 30 giugno 2020 comporta la ripetizione delle somme trasferite ai sensi del presente articolo».