IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
                          E PER IL TURISMO 
 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio  2017,  e   successive
modificazioni,  recante  «Criteri  e  modalita'   per   l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   28   gennaio   2020,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
nonche' i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  recanti
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi  del  virus
Covid-19; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,  l'art.  89,  che,  al
fine  di  sostenere  i  settori  dello  spettacolo,  del   cinema   e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di due Fondi, uno  di
parte corrente e l'altro in conto  capitale,  per  le  emergenze  nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce  che
tali fondi, con dotazione complessiva di  130  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la  parte  corrente  e  50
milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono  ripartiti
e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti,  autori,
interpreti  ed  esecutori,  tenendo   conto   altresi'   dell'impatto
economico  negativo  conseguente   all'adozione   delle   misure   di
contenimento del COVID-19, secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
  Ritenuto necessario procedere al riparto di quota parte  del  fondo
di parte corrente istituito ai sensi dell'art. 89  del  decreto-legge
n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti  nel  settore
dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica,  del
circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo; 
  Ritenuto opportuno procedere con separato decreto al riparto di una
ulteriore quota del medesimo fondo destinata al sostegno dei soggetti
operanti  nel  settore  dello  spettacolo  viaggiante,   individuando
criteri e modalita' adeguati alle specificita' del settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente  di  cui
  all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 
 
  1. Una quota, pari a euro 20 milioni per  l'anno  2020,  del  Fondo
emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del  decreto-legge  n.
18 del 2020 e' destinata al sostegno degli organismi  operanti  nello
spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica
e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019.