Art. 2 Assegnazione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti di cui all'art. 1 in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti presentano una apposita domanda ai sensi del comma 3. 2. Per accedere al contributo possono presentare domanda solo i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti: a) prevedere nell'atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento di attivita' di spettacolo dal vivo nei settori teatro, musica, danza o circo; b) avere sede legale in Italia; c) non aver ricevuto, nell'anno 2019, contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985; d) aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di quindici rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno quarantacinque giornate lavorative; e) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera d), aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di dieci rappresentazioni ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. 3. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalita' e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonche' per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. 4. L'erogazione dei contributi e' disposta dalla Direzione generale spettacolo entro il 30 giugno 2020.