Art. 2 
 
                     Assegnazione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, nei  limiti  della  spesa
ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti di cui all'art.  1  in
parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 10.000  euro  per
ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti presentano  una  apposita
domanda ai sensi del comma 3. 
  2. Per accedere al contributo possono  presentare  domanda  solo  i
soggetti di cui  all'art.  1,  comma  1,  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) prevedere nell'atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento
di attivita' di spettacolo dal vivo nei settori teatro, musica, danza
o circo; 
    b) avere sede legale in Italia; 
    c) non aver ricevuto, nell'anno 2019,  contributi  a  valere  sul
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985; 
    d) aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il
29 febbraio 2020, un  minimo  di  quindici  rappresentazioni  e  aver
versato contributi previdenziali per almeno  quarantacinque  giornate
lavorative; 
    e) ovvero, in alternativa al requisito di cui  alla  lettera  d),
aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il  29
febbraio 2020, un minimo  di  dieci  rappresentazioni  ed  essere  in
regola con il versamento dei contributi previdenziali. 
  3. Entro cinque giorni dalla data  di  registrazione  del  presente
decreto da parte degli organi di  controllo,  la  Direzione  generale
spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalita'  e  le
scadenze per la presentazione delle domande  di  contributo,  nonche'
per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. 
  4. L'erogazione dei contributi e' disposta dalla Direzione generale
spettacolo entro il 30 giugno 2020.