Art. 2 Modalita' di determinazione della anticipazione 1. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, avviene nell'ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalita' dettate dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017. 2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro venti giorni dal ricevimento della domanda: a) verifica preliminarmente l'ammissibilita' della domanda ai sensi dell'art. 2 della O.C. n. 62/2018; b) acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui all'art. 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che contengono l'importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e delle spese per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi del decreto-legge n. 189/2016. 3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l'anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, in favore dei soggetti di cui all'art. 1, l'importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali. 4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, concede l'anticipazione dando priorita' alle domande gia' presentate, e trasmette lo stesso provvedimento al Commissario. 5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica: a) l'importo del contributo gia' erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilita' speciale intestata al presidente della regione - vice commissario straordinario; b) determina l'importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali da corrispondere ai soggetti professionali, a seguito dell'effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione gia' erogata ed il saldo dovuto. 6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0), dovra' indicare la somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi «conti correnti dedicati», e indicare le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e indagini specialistiche eseguite. 7. La somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali dovra' essere riversata, a cura dell'istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilita' speciale del presidente della regione - vice commissario straordinario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 6.