Art. 2 
 
           Modalita' di determinazione della anticipazione 
 
  1. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per
le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica  e
per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui
materiali,  avviene  nell'ambito  della  domanda  di  contributo   da
presentare secondo le modalita' dettate dalle ordinanze n. 4  del  17
novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017  e
n. 19 del 7 aprile 2017. 
  2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro  venti
giorni dal ricevimento della domanda: 
    a) verifica preliminarmente  l'ammissibilita'  della  domanda  ai
sensi dell'art. 2 della O.C. n. 62/2018; 
    b)  acquisisce  le   dichiarazioni   sostitutive   dei   soggetti
professionali di cui all'art. 1, rese ai sensi degli  articoli  46  e
47, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  che
contengono l'importo del contributo concedibile, delle spese tecniche
per la progettazione, per la relazione geologica e delle spese per le
indagini  preliminari  geognostiche  e/o  prove  di  laboratorio  sui
materiali rese ai sensi del decreto-legge n. 189/2016. 
  3. L'Ufficio speciale per la  ricostruzione  concede,  con  proprio
provvedimento, l'anticipazione al titolare del contributo ed eroga  a
valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge  n.
189/2016, in favore dei soggetti di cui all'art. 1,  l'importo  delle
spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per  la
progettazione, per la relazione geologica, nonche'  per  le  indagini
preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali.  Gli
importi richiesti sono erogati sul conto corrente  dedicato  indicato
dai singoli soggetti professionali. 
  4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, concede l'anticipazione
dando priorita' alle domande gia' presentate, e trasmette  lo  stesso
provvedimento al Commissario. 
  5.  L'Ufficio  speciale  per  la   ricostruzione   nel   successivo
provvedimento di concessione del contributo indica: 
    a)  l'importo  del  contributo   gia'   erogato   a   titolo   di
anticipazione  da  riversare,  da  parte  dell'istituto  di   credito
prescelto dal  soggetto  beneficiario,  nella  contabilita'  speciale
intestata  al   presidente   della   regione   -   vice   commissario
straordinario; 
    b)  determina  l'importo   complessivo   delle   spese   per   la
progettazione, per la relazione geologica, nonche'  per  le  indagini
preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio  sui  materiali  da
corrispondere ai soggetti  professionali,  a  seguito  dell'effettiva
determinazione del contributo, indicando la  quota  di  anticipazione
gia' erogata ed il saldo dovuto. 
  6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione,  nel  provvedimento  di
autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0),
dovra' indicare  la  somma  dell'anticipazione  erogata  ai  soggetti
professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini
specialistiche,  commissionate,  da  versare  sui  rispettivi  «conti
correnti dedicati», e indicare le somme da rimborsare al 100% per  le
spese tecniche e indagini specialistiche eseguite. 
  7. La somma dell'anticipazione erogata  ai  soggetti  professionali
dovra' essere riversata, a cura dell'istituto di credito prescelto da
parte del soggetto  beneficiario,  sulla  contabilita'  speciale  del
presidente   della   regione   -   vice   commissario   straordinario
contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui
al comma 6.