Art. 3 Recupero anticipazioni non dovute e sanzioni 1. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 59 del 31 luglio 2018, nonche' nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista e' superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell'anticipazione, l'ufficio speciale adotta i provvedimenti per l'immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L'importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede. 2. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'ufficio speciale ne da' espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilita' speciali dei vice commissari. 3. Nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista e' superiore al contributo ammissibile e si configuri l'ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l'Ufficio speciale ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.