Art. 3 
 
            Recupero anticipazioni non dovute e sanzioni 
 
  1. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del  contributo
disciplinati dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8  del  14
dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile  2017  e
n. 59  del  31  luglio  2018,  nonche'  nei  casi  in  cui  l'importo
dichiarato dal professionista e' superiore al contributo  ammissibile
e   si   renda   necessaria   la    restituzione    anche    parziale
dell'anticipazione, l'ufficio speciale  adotta  i  provvedimenti  per
l'immediata ripetizione di quanto  erogato  in  anticipazione  e  non
dovuto al professionista. L'importo da restituire comprende la  quota
capitale, gli interessi e ogni altro onere  dovuto.  La  restituzione
deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede. 
  2. In caso di inadempimento da parte del professionista,  l'ufficio
speciale ne da' espressa comunicazione al  Commissario  ai  fini  del
recupero coattivo  delle  somme  indebitamente  percepite.  Le  somme
riscosse  sono  riversate  nelle  contabilita'  speciali   dei   vice
commissari. 
  3. Nei casi in  cui  l'importo  dichiarato  dal  professionista  e'
superiore al contributo  ammissibile  e  si  configuri  l'ipotesi  di
dichiarazione dolosamente mendace, l'Ufficio  speciale  ricostruzione
trasmette gli atti alla  Procura  della  Repubblica  territorialmente
competente per gli adempimenti conseguenti.