Art. 4 Trasferimento risorse finanziarie 1. Per le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali e' stanziata una somma complessiva di 50 milioni di euro cosi' ripartita: il 10%, in favore della Regione Abruzzo; il 14%, in favore della Regione Lazio; il 62%, in favore della Regione Marche; il 14%, in favore della Regione Umbria. 2. Il Commissario entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di consentire l'anticipazione delle spese la progettazione, per la relazione geologica, nonche' per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, dispone il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regione - vicecommissari ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo. 3. L'Ufficio speciale ricostruzione provvede a rendicontare con cadenza trimestrale al commissario per la ricostruzione i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini della presente ordinanza.