Art. 4 
 
                  Trasferimento risorse finanziarie 
 
  1. Per le spese per la progettazione, per la  relazione  geologica,
nonche'  per  le  indagini  preliminari  geognostiche  e/o  prove  di
laboratorio sui materiali e' stanziata una somma  complessiva  di  50
milioni di euro cosi' ripartita: 
    il 10%, in favore della Regione Abruzzo; 
    il 14%, in favore della Regione Lazio; 
    il 62%, in favore della Regione Marche; 
    il 14%, in favore della Regione Umbria. 
  2. Il Commissario entro quindici giorni  dalla  entrata  in  vigore
della presente ordinanza, al fine di consentire l'anticipazione delle
spese la progettazione, per la relazione geologica,  nonche'  per  le
indagini  preliminari  geognostiche  e/o  prove  di  laboratorio  sui
materiali, dispone il trasferimento dal  fondo  di  cui  all'art.  4,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  in  favore   delle
contabilita'  speciali  intestate  ai  presidenti   delle   regione -
vicecommissari ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo. 
  3. L'Ufficio speciale ricostruzione  provvede  a  rendicontare  con
cadenza trimestrale al commissario per la ricostruzione i flussi  dei
pagamenti effettuati e delle somme  riaccreditate  ai  termini  della
presente ordinanza.