Art. 6 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, al fine di consentire l'anticipo delle spese tecniche e delle spese per indagini specialistiche, per un importo massimo di 50 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.