Art. 6 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza,
al fine di consentire l'anticipo delle spese tecniche e  delle  spese
per indagini specialistiche, per un importo massimo di 50 milioni  di
euro si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma  3
del decreto-legge n. 189 del 2016.