Art. 10 
 
    Modifiche all'ordinanza commissariale n. 85 del 6 giugno 2019 
 
  L'art.  1  dell'ordinanza  85  del  2  agosto  2019  e'  sostituito
integralmente dal seguente: 
  «Art. 1 (Modifica alle ordinanze nn. 4 del 17 novembre 2016, 13 del
9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017). - «Gli articoli  2,  comma  3,
lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 4/2016,  13,  comma  4-bis
dell'ordinanza  commissariale  n.  13/2017   e   12,   comma   4-bis,
dell'ordinanza  commissariale  n.  19/2017  sono   sostituiti   dalla
seguente previsione: 
    «Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione
del contributo concedibile, a pena di improcedibilita' della  domanda
di contributo, trasmette all'ufficio speciale, alternativamente: 
      a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i  lavori,
scelta  in  via  diretta  dal  soggetto  legittimato  a  chiedere  il
contributo, tra quelle che risultino iscritte  nell'Anagrafe  di  cui
all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e  che  abbia
altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      b) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i  lavori,
scelta mediante procedura concorrenziale  tra  almeno  tre  operatori
economici, tesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. 
  Contestualmente alla predetta indicazione, si dovra' produrre: 
    1)  il  Documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC)
rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015,  attestante  che  l'impresa
incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi  di  legge
in materia contribuiva e previdenziale; 
    2)  autocertificazione   proveniente   dall'impresa   incaricata,
attestante il possesso dei  requisiti  di  qualificazione  soggettiva
previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
nei limiti  previsti  dal  decreto-legge  n.  189/2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    3) autocertificazione con cui  l'impresa  incaricata  attesti  di
essere iscritta nell'Anagrafe  di  cui  all'art.  30,  comma  6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    4)  una  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso  praticato
dall'impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso; 
    5) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti
di non avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,
quali quelli  di  legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,
socio, direttore  tecnico,  dipendente,  collaboratore  coordinato  e
continuativo o  consulente,  con  l'impresa  appaltatrice  e  con  le
eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese  incaricate
delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove  di  laboratorio
sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio,  di  parentela,  di
affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,  con  il
titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.»