Art. 13 
 
Continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e sociali in edifici
                              pubblici 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'  pubbliche,
culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in  edifici
pubblici, da parte di soggetti  pubblici  o  privati,  per  il  tempo
necessario  alla   realizzazione   dei   lavori   di   ricostruzione,
riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel  quadro  economico
dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i
quali  non  possono  essere  comunque  superiori  al  3   per   cento
dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.