Art. 14 Entrata in vigore ed efficacia 1. In considerazione della necessita' di dare forte impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it ). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 20 marzo 2020 Il Commissario straordinario: Legnini Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 542