Art. 2 
 
   Modifiche all'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 2-bis, dopo la lettera  c)  e'  inserita  la
lettera che segue: 
    «c-bis: Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi
tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico  determinata  dagli
interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6,  comma  8-bis  del
decreto-legge n. 189/2016»; 
    b) all'art. 3, dopo il comma 9-quater, e' inserito il seguente: 
  «9-quinquies. Nel corso dell'esecuzione dei lavori  possono  essere
ammesse varianti che si rendessero necessarie  con  le  modalita'  ed
entro i limiti stabiliti dall'art. 5, commi 9  e  10,  dell'ordinanza
commissariale n. 19 del 2017»; 
    c) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis. (Disciplina  degli  interventi  unitari  nel  caso  di
complessi produttivi  gravemente  danneggiati).  -  1.  E'  possibile
prevedere la realizzazione di un intervento unitario di  due  o  piu'
edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o  funzionalmente
interconnessi facenti  parte  del  medesimo  complesso  produttivo  e
riconducibili ad unico soggetto beneficiario. 
  2. L'unitarieta' dell'intervento viene garantita dalla redazione di
un  unico  progetto  per  tutti  gli   edifici   e   dall'affidamento
dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. 
  3. I costi di  eventuali  demolizioni  di  unita'  strutturali  con
livelli  operativi  inferiori   a   L4   sono   inclusi   nel   costo
dell'intervento. 
  4. Il contributo e' determinato in relazione al  livello  operativo
ponderale  attribuito  agli  edifici  facenti  parte   del   medesimo
complesso produttivo oggetto dell'istanza.»; 
    d) dopo l'art. 6-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-ter. (Richiesta di  autorizzazione  alla  progettazione  di
intervento di miglioramento  sismico  per  edifici  classificati  con
esito B o C della scheda Aedes). - Trova applicazione l'art. 2, comma
4  della   O.C.   19/2017   anche   per   edifici,   a   destinazione
prevalentemente produttiva classificati con esito B o C della  scheda
Aedes, per i quali la finanziabilita' dell'intervento e' disciplinata
dalla presente ordinanza.»; 
    e)  all'art.   19,   comma   1,   secondo   periodo   le   parole
«dell'erogazione dei contributi» sono sostituite dalle parole  «della
domanda di contributo»; 
    f) all'art. 19 dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. L'alienazione del diritto su un immobile  produttivo  prima
della presentazione della  domanda  di  contributo  e  la  cessazione
dell'attivita' produttiva che era in  essere  alla  data  dell'evento
sismico che  ha  danneggiato  o  distrutto  lo  stesso  immobile  non
pregiudica  il  diritto  del  nuovo  proprietario   dell'immobile   a
richiedere il contributo nel rispetto delle condizioni e dei  termini
di cui al precedente comma. Qualora  il  nuovo  proprietario  intenda
utilizzare l'immobile  per  l'esercizio  di  un'attivita'  produttiva
diversa da quella in essere alla  data  degli  eventi  sismici  avra'
diritto  di  richiedere  il  contributo   limitatamente   all'importo
necessario a consentire il ripristino dell'edificio sotto il  profilo
strutturale, previo impegno a ripristinare  l'agibilita'  dell'intero
immobile che costituisce presupposto all'erogazione del SAL finale.»; 
    g) dopo l'art. 20 e' inserito l'articolo che segue: 
  «Art.  20-bis  (Alienazione  del  diritto  sull'immobile).   -   1.
L'alienazione del diritto su un  immobile  adibito  all'esercizio  di
attivita' produttive non comporta perdita del diritto al contributo a
condizione che sullo stesso immobile continui  ad  essere  esercitata
l'attivita' produttiva in essere  alla  data  degli  eventi  sismici.
Restano ferme le disposizioni regolanti le fattispecie  di  cui  agli
articoli 1-bis, 19,  comma  1,  comma  1-bis,  e  20  della  presente
ordinanza. 
  2. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile  avvenga
dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino  ai
due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il
relativo diritto puo'  presentare  al  vice  commissario  domanda  di
subentro  del  contributo,  allegando  la  documentazione  idonea   a
dimostrare il possesso  del  titolo  di  legittimazione  nonche'  dei
requisiti di cui all'allegato  1  unitamente  alla  dichiarazione  di
impegno  a  rispettare  gli   obblighi   assunti   dal   beneficiario
originario. 
  3. Qualora il  soggetto  beneficiario  originario  abbia  usufruito
della   delocalizzazione   temporanea   ai    sensi    dell'ordinanza
commissariale n. 9 del 2016, l'alienazione dell'immobile  danneggiato
o distrutto comporta anche  l'alienazione  dei  diritti  su  ciascuna
tipologia di delocalizzazione tra quelle di cui all'art. 1, comma  2,
della stessa ordinanza commissariale n. 9 del  2016,  e  il  soggetto
beneficiario  subentrante  deve   comunque   presentare   all'ufficio
speciale la  dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  gli  obblighi
assunti dal beneficiario  originario  conseguenti  all'autorizzazione
alla delocalizzazione.»; 
    h) all'allegato 1, punto 9, e' in fine aggiunto  il  periodo  che
segue: «Resta salvo quanto previsto al secondo periodo, del comma  1,
dell'art. 19».