Art. 2 Modifiche all'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017 1. All'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 2-bis, dopo la lettera c) e' inserita la lettera che segue: «c-bis: Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016»; b) all'art. 3, dopo il comma 9-quater, e' inserito il seguente: «9-quinquies. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie con le modalita' ed entro i limiti stabiliti dall'art. 5, commi 9 e 10, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017»; c) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Disciplina degli interventi unitari nel caso di complessi produttivi gravemente danneggiati). - 1. E' possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o piu' edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi facenti parte del medesimo complesso produttivo e riconducibili ad unico soggetto beneficiario. 2. L'unitarieta' dell'intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. 3. I costi di eventuali demolizioni di unita' strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell'intervento. 4. Il contributo e' determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte del medesimo complesso produttivo oggetto dell'istanza.»; d) dopo l'art. 6-bis e' inserito il seguente: «Art. 6-ter. (Richiesta di autorizzazione alla progettazione di intervento di miglioramento sismico per edifici classificati con esito B o C della scheda Aedes). - Trova applicazione l'art. 2, comma 4 della O.C. 19/2017 anche per edifici, a destinazione prevalentemente produttiva classificati con esito B o C della scheda Aedes, per i quali la finanziabilita' dell'intervento e' disciplinata dalla presente ordinanza.»; e) all'art. 19, comma 1, secondo periodo le parole «dell'erogazione dei contributi» sono sostituite dalle parole «della domanda di contributo»; f) all'art. 19 dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis. L'alienazione del diritto su un immobile produttivo prima della presentazione della domanda di contributo e la cessazione dell'attivita' produttiva che era in essere alla data dell'evento sismico che ha danneggiato o distrutto lo stesso immobile non pregiudica il diritto del nuovo proprietario dell'immobile a richiedere il contributo nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al precedente comma. Qualora il nuovo proprietario intenda utilizzare l'immobile per l'esercizio di un'attivita' produttiva diversa da quella in essere alla data degli eventi sismici avra' diritto di richiedere il contributo limitatamente all'importo necessario a consentire il ripristino dell'edificio sotto il profilo strutturale, previo impegno a ripristinare l'agibilita' dell'intero immobile che costituisce presupposto all'erogazione del SAL finale.»; g) dopo l'art. 20 e' inserito l'articolo che segue: «Art. 20-bis (Alienazione del diritto sull'immobile). - 1. L'alienazione del diritto su un immobile adibito all'esercizio di attivita' produttive non comporta perdita del diritto al contributo a condizione che sullo stesso immobile continui ad essere esercitata l'attivita' produttiva in essere alla data degli eventi sismici. Restano ferme le disposizioni regolanti le fattispecie di cui agli articoli 1-bis, 19, comma 1, comma 1-bis, e 20 della presente ordinanza. 2. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto puo' presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione nonche' dei requisiti di cui all'allegato 1 unitamente alla dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario. 3. Qualora il soggetto beneficiario originario abbia usufruito della delocalizzazione temporanea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 2016, l'alienazione dell'immobile danneggiato o distrutto comporta anche l'alienazione dei diritti su ciascuna tipologia di delocalizzazione tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, della stessa ordinanza commissariale n. 9 del 2016, e il soggetto beneficiario subentrante deve comunque presentare all'ufficio speciale la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario conseguenti all'autorizzazione alla delocalizzazione.»; h) all'allegato 1, punto 9, e' in fine aggiunto il periodo che segue: «Resta salvo quanto previsto al secondo periodo, del comma 1, dell'art. 19».