Art. 3 
 
    Modifiche all'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 
 
  1. All'ordinanza n.  19  del  7  aprile  2017,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 5, comma 3,  dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la
lettera che segue: 
    «c-bis. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi
tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico  determinata  dagli
interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6,  comma  8-bis  del
decreto-legge n. 189/2016»; 
    b) all'art. 11: 
      1. e' soppresso il comma 2; 
      2. al comma 2-bis le parole «di  cui  ai  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle parole «di cui al comma 1»; 
      3. dopo il comma 2-bis sono inseriti i commi che seguono: 
  «2-ter. Nel caso in cui l'alienazione del diritto  sull'immobile  o
sull'unita' immobiliare avvenga dopo la presentazione  della  domanda
di contributo e comunque fino ai due anni successivi  alla  fine  dei
lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto puo'  presentare
al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando  la
documentazione  idonea  a  dimostrare  il  possesso  del  titolo   di
legittimazione, e  la  dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  gli
obblighi assunti dal beneficiario originario. 
  2-quater. Nel caso in cui l'alienazione del diritto  di  proprieta'
sull'immobile o sull'unita' immobiliare avvenga in  data  antecedente
alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a
chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto  degli
stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza  per  il  soggetto
legittimato,   proprietario,   alla    data    dell'evento    simico,
dell'immobile o dell'unita' immobiliare danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.»; 
    c) all'art. 15, comma 5-bis,  sono  apportate  le  modifiche  che
seguono: 
      al primo periodo le parole  «strutturalmente  e  funzionalmente
interconnessi» sono  sostituite  dalle  parole  «strutturalmente  e/o
funzionalmente interconnessi»; 
      al  secondo  periodo  le  parole  «di  cui  all'art.  8»   sono
sostituite dalle parole «dell'art. 11, comma 9 del decreto-legge»; 
    d) all'art. 18, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 e'  concesso  un
contributo per le sole spese sostenute,  inclusi  oneri  tecnici  nel
limite massimo  del  10%  del  costo  ammissibile,  per  la  completa
demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali  e  la  pulizia
dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree  condivise  con
edifici  agibili  confinanti,  determinato  moltiplicando  il   costo
parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva
dell'edificio demolito. Laddove  non  sia  possibile  procedere  alla
demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite  opere  di
messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione.»; 
    e) all'allegato 1, tabella 7, la lettera h) e'  sostituita  dalle
lettere che seguono: 
      «1.h) del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle  murature
portanti qualora, in almeno un piano dell'edificio, il  rapporto  fra
la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non
portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta)  sia
> di 1,2; 
      2.h) nei soli casi  di  cui  alla  lettera  precedente,  di  un
ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell'edificio e  per  almeno
il  30%  della  superficie  resistente  del  piano  considerato,   si
riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate  (ciottoli,
pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di
limitato spessore e  nucleo  interno,  o  in  cattive  condizioni,  o
grossolanamente squadrato, o del tipo «a sacco», o a conci di  pietra
tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di calcestruzzo o argilla espansa
o laterizio,  con  percentuale  di  foratura  superiore  al  55%  del
rapporto tra la somma delle aree dei fori e la superficie  vuoto  per
pieno ortogonale alla direzione dei fori. La  condizione  riscontrata
deve essere chiaramente evidenziata.»; 
      3.h) limitatamente agli immobili  per  i  quali  gli  strumenti
urbanistici impongano  nella  riedificazione  il  mantenimento  della
sagoma o della superficie lorda, nel caso di ricostruzione totale  di
edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del  costo
convenzionale sono determinate al netto dello  spessore  delle  nuove
strutture verticali.».