Art. 5 
 
  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017 
 
  1. All'art. 12 dell'ordinanza n.  36  dell'8  settembre  2017  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) al primo periodo del comma  5  dopo  le  parole  «riferito  al
livello  operativo  L4  incrementato   percentualmente   per   quanto
necessario a compensare il costo effettivo di acquisto  od  esproprio
dell'area» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'  gli  onorari  e  le
spese notarili per i trasferimenti di proprieta'»; 
    b) il quarto periodo del comma 5 e' sostituito con  il  seguente:
«Le spese per l'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte
del comune e per gli atti relativi ai  trasferimenti  di  proprieta',
sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con  le  risorse
della  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016 ed il relativo  importo  viene  dedotto
dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'art. 5 del
medesimo decreto-legge. Tali spese sono autorizzate, previa  verifica
di  congruita',  dal  Commissario  e  le  somme  corrispondenti  sono
trasferite sulla contabilita' speciale  intestata  al  presidente  di
regione - vicecommissario, sulla base di una stima  presuntiva  delle
stesse determinata da  indagini  di  mercato  effettuate  dal  comune
interessato.»; 
    c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Il compenso per la realizzazione del piano attuativo di cui
comma 3 e'  calcolato  secondo  le  modalita'  indicate  all'art.  10
dell'ordinanza n. 39/2017.»; 
  «6-ter. Per la redazione  del  progetto  di  cui  al  comma  6,  il
Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruita',  sulla
base di una stima  presuntiva  dei  costi  comunicata  dal  comune  e
calcolata  sull'importo  delle  opere  di   urbanizzazione   primaria
previste dal piano attuativo di  cui  al  comma  3,  a  valere  sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferisce le  somme  corrispondenti
sulla contabilita' speciale  intestata  al  presidente  di  regione -
vicecommissario.   L'Ufficio   speciale    per    la    ricostruzione
territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento
per   l'attivita'   di   progettazione   mediante   accredito   sulla
contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica  e  nei
limiti indicati all'art. 4, comma 9, lettera a) e  b)  dell'ordinanza
n. 56/2018.».