Art. 8 Modifiche all'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018 1. All'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Qualora all'esito delle verifiche di cui al presente articolo risulti l'incompletezza o l'irregolarita' della RCR o della documentazione allegata, gli uffici speciali provvedono alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda e della documentazione ad essa allegata fissando allo scopo il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine gli uffici speciali procedono a notificare la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni gli uffici speciali trasmettono al vice commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le comunicazioni di cui al comma 6 sospendono i termini di cui al comma 1.»