Art. 8 
 
    Modifiche all'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Qualora all'esito delle verifiche di cui al  presente  articolo
risulti  l'incompletezza  o  l'irregolarita'  della   RCR   o   della
documentazione  allegata,  gli  uffici   speciali   provvedono   alla
richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda e della
documentazione ad essa allegata fissando allo  scopo  il  termine  di
trenta giorni. Decorso inutilmente il  suddetto  termine  gli  uffici
speciali procedono a notificare  la  comunicazione  di  cui  all'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando  all'istante  un
termine  non  superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di
osservazioni e/o la produzione dei documenti  mancanti.  In  caso  di
mancata presentazione o di mancato  accoglimento  delle  osservazioni
gli uffici speciali trasmettono al vice commissario  la  proposta  di
rigetto della domanda di contributo.»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Le comunicazioni di cui al comma 6 sospendono i termini  di
cui al comma 1.»