Art. 3 Disposizione finanziaria 1. Come previsto all'art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge n. 189/2016, agli oneri relativi alla presente ordinanza si provvede per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di euro 8,300 milioni, secondo quanto disposto dall'art. 1, mediante corrispondente utilizzo del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.