Art. 3 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Come previsto all'art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge  n.
189/2016, agli oneri relativi alla presente ordinanza si provvede per
l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di euro 8,300  milioni,
secondo quanto disposto dall'art. 1, mediante corrispondente utilizzo
del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi  ai  sensi
dell'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze.