Art. 2 Modalita' di erogazione 1. Puo' essere richiesto il pagamento esclusivamente delle opere eseguite, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL puo' determinare il superamento del 95% di erogazione del contributo. 2. La richiesta di erogazione deve contenere specifica attestazione della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori redatto con riferimento al decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», utilizzando il prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. La richiesta di pagamento di cui al comma 2, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, e' presentata dal direttore dei lavori all'Ufficio speciale per la ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la piattaforma informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario. 4. La richiesta di erogazione puo' essere presentata, entro il termine di cui all'art. 1, e secondo le modalita' fissate nel presente articolo, anche per le spese tecniche previste dalle vigenti ordinanze di riferimento. 5. Ai fini della verifica della regolarita' contributiva, alla data di emissione delle fatture, delle imprese affidatarie e fornitrici nonche' dei tecnici e professionisti, trova applicazione quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020. 6. Il pagamento, nei limiti di cui al comma 1, puo' essere richiesto anche in relazione ai contributi per i beni mobili strumentali e per le scorte, acquistati o ripristinati. In tal caso, la richiesta di pagamento, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, e' presentata dal tecnico che certifica l'entita' della spesa sostenuta tramite la piattaforma informatica in uso presso la struttura commissariale. Qualora la relativa spesa sia stata sostenuta in tutto o in parte dal beneficiario, puo' procedersi all'erogazione del pagamento direttamente in suo favore. 7. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, rispettando l'ordine cronologico delle richieste, predispone la determinazione con la quale autorizza al pagamento l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario.