Art. 2 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. Puo' essere richiesto il pagamento  esclusivamente  delle  opere
eseguite, ai sensi di  quanto  disposto  all'art.  1,  comma  1,  per
l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta. L'importo del  SAL
deve essere determinato in  misura  corrispondente  alle  lavorazioni
eseguite. In nessun  caso  l'importo  del  SAL  puo'  determinare  il
superamento del 95% di erogazione del contributo. 
  2. La richiesta di erogazione deve contenere specifica attestazione
della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori  redatto  con
riferimento   al   decreto   ministeriale   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti  n.  49  del  7  marzo  2018  recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento  delle
funzioni del direttore dei lavori e del  direttore  dell'esecuzione»,
utilizzando il prezzario unico  di  cui  all'art.  6,  comma  7,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. La richiesta di pagamento di cui al  comma  2,  corredata  della
documentazione prevista dalle vigenti ordinanze  di  riferimento,  e'
presentata dal direttore  dei  lavori  all'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la  piattaforma
informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario. 
  4. La richiesta di erogazione  puo'  essere  presentata,  entro  il
termine di cui  all'art.  1,  e  secondo  le  modalita'  fissate  nel
presente articolo, anche per le spese tecniche previste dalle vigenti
ordinanze di riferimento. 
  5. Ai fini della verifica della regolarita' contributiva, alla data
di emissione delle fatture, delle imprese  affidatarie  e  fornitrici
nonche' dei  tecnici  e  professionisti,  trova  applicazione  quanto
previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020  il
quale  prevede  che  tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,
compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15  aprile  2020,
conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020. 
  6. Il pagamento,  nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere
richiesto  anche  in  relazione  ai  contributi  per  i  beni  mobili
strumentali e per le scorte, acquistati o ripristinati. In tal  caso,
la richiesta di pagamento, corredata  della  documentazione  prevista
dalle vigenti ordinanze di riferimento, e' presentata dal tecnico che
certifica l'entita' della  spesa  sostenuta  tramite  la  piattaforma
informatica in uso presso  la  struttura  commissariale.  Qualora  la
relativa  spesa  sia  stata  sostenuta  in  tutto  o  in  parte   dal
beneficiario,   puo'   procedersi   all'erogazione   del    pagamento
direttamente in suo favore. 
  7. L'Ufficio speciale per la  ricostruzione,  rispettando  l'ordine
cronologico delle richieste,  predispone  la  determinazione  con  la
quale autorizza al pagamento  l'Istituto  di  credito  prescelto  dal
beneficiario.