Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La compensazione degli importi concessi  in  applicazione  della
presente ordinanza e' effettuata in occasione del pagamento del primo
SAL utile da presentarsi nei termini e con le modalita'  disciplinate
dalle ordinanze commissariali di riferimento. 
  2. L'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  in  occasione  della
determinazione dell'importo del SAL ai sensi di quanto  previsto  nel
comma che precede, detrae la  quota  del  pagamento  gia'  erogato  e
autorizza  l'Istituto  di  credito  prescelto  dal  beneficiario   al
pagamento della differenza.