Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica COVID-19. 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Considerato il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato
decreto-legge n. 18  con  cui  sono  stati  attribuiti  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile e al  Commissario  straordinario
il potere di disporre la requisizione in uso o in proprieta',  tra  i
vari beni, di presidi  sanitari  medico-chirurgici  nonche'  di  beni
mobili di qualsiasi genere; 
  Considerato  l'art.  122  richiamato  con   cui   il   Commissario,
nell'esercizio dei poteri requisitori sopracitati, puo' avvalersi  di
soggetti attuatori e di societa' in house,  nonche'  di  centrali  di
acquisto; 
  Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Commissario  straordinario  con  la
quale l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  e'  stata  individuata
soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario,
alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso; 
  Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale,  assicurare
il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi  allo
stesso afferenti nonche' la continuita' dei servizi essenziali; 
  Vista la necessita' di individuare una  procedura  di  sdoganamento
che  consenta  di  velocizzare  i  tempi  delle  attivita'   compiute
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni  caso,
del rispetto delle citate disposizioni nonche' presidio della  salute
e dei correlati interessi pubblici; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Attivita' frontaliera dell'Agenzia delle dogane 
                           e dei monopoli 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito «ADM»),  nello
svolgimento delle attivita' di  propria  competenza  provvede,  senza
differimento, a  porre  in  essere  ogni  azione  utile  al  fine  di
consentire la celere sdoganalizzazione  di  tutti  i  dispositivi  di
protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI  di
protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95 indicati  nella  circolare
del Ministero della salute prot. 4373 del 12 febbraio  2020,  nonche'
di beni  mobili  di  qualsiasi  genere  occorrenti  per  fronteggiare
l'emergenza COVID-19, compresi gli  strumenti  ed  i  dispositivi  di
ventilazioni invasivi e non invasivi.