Art. 2 
 
         Soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto 
 
  1. ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con  esenzione  delle
imposte doganali  e  dell'IVA,  esclusivamente  nei  confronti  delle
regioni,  province  autonome,  enti  territoriali  locali,  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  3  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  strutture   ospedaliere   pubbliche   ovvero   private
accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti
che esercitano servizi pubblici essenziali. 
  2. ADM, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua  un
controllo sulle merci al  fine  di  individuare  quelle  che  possono
essere svincolate ai soggetti indicati nel precedente comma. 
  3. ADM, contestualmente agli svincoli in base a  quanto  prescritto
dai precedenti commi, provvede a darne comunicazione  al  commissario
straordinario. 
  4. Per i DPI acquisiti da ADM e non diretti ai soggetti di  cui  al
comma 1, ADM procedera' a segnalare direttamente  la  circostanza  al
Commissario         straordinario          all'indirizzo          PEC
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it affinche' disponga, ove lo
ritenga, la requisizione della merce da parte di ADM in  qualita'  di
soggetto attuatore in conformita' all'art. 122 del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 marzo 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri