Art. 2
Soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto
1. ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con esenzione delle
imposte doganali e dell'IVA, esclusivamente nei confronti delle
regioni, province autonome, enti territoriali locali, pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private
accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti
che esercitano servizi pubblici essenziali.
2. ADM, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua un
controllo sulle merci al fine di individuare quelle che possono
essere svincolate ai soggetti indicati nel precedente comma.
3. ADM, contestualmente agli svincoli in base a quanto prescritto
dai precedenti commi, provvede a darne comunicazione al commissario
straordinario.
4. Per i DPI acquisiti da ADM e non diretti ai soggetti di cui al
comma 1, ADM procedera' a segnalare direttamente la circostanza al
Commissario straordinario all'indirizzo PEC
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it affinche' disponga, ove lo
ritenga, la requisizione della merce da parte di ADM in qualita' di
soggetto attuatore in conformita' all'art. 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2020
Il Commissario straordinario: Arcuri