Art. 2 Soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto 1. ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con esenzione delle imposte doganali e dell'IVA, esclusivamente nei confronti delle regioni, province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. 2. ADM, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua un controllo sulle merci al fine di individuare quelle che possono essere svincolate ai soggetti indicati nel precedente comma. 3. ADM, contestualmente agli svincoli in base a quanto prescritto dai precedenti commi, provvede a darne comunicazione al commissario straordinario. 4. Per i DPI acquisiti da ADM e non diretti ai soggetti di cui al comma 1, ADM procedera' a segnalare direttamente la circostanza al Commissario straordinario all'indirizzo PEC commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it affinche' disponga, ove lo ritenga, la requisizione della merce da parte di ADM in qualita' di soggetto attuatore in conformita' all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2020 Il Commissario straordinario: Arcuri