IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380, che tra l'altro riordina e armonizza il disposto delle leggi  n.
1086/1971 e n. 64/1974; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come  modificato  con
la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera  d),  del  predetto
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Visto l'art. 94-bis, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2019,  n.  156,  che  ha  introdotto
modifiche all'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380; 
  Viste le «Linee guida per  l'individuazione,  dal  punto  di  vista
strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001,  nonche'  delle
varianti di carattere non sostanziale per le  quali  non  occorre  il
preavviso di  cui  all'art.  93»  predisposte  dalla  Presidenza  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata Stato-regioni  nella
seduta del 12 marzo 2020, come da atto rep. n.  28/CU  del  12  marzo
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Approvazione 
 
  E' approvato il testo, allegato al presente decreto,  delle  «Linee
guida per l'individuazione, dal punto  di  vista  strutturale,  degli
interventi  di  cui  all'art.  94-bis,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche'  delle  varianti  di
carattere non sostanziale per le quali non occorre  il  preavviso  di
cui all'art. 93», previste dall'art. 94-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  introdotto  dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 e  modificato  dalla  legge  12  dicembre
2019, n. 156.