IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un apposito  fondo  da  ripartire,  per  assicurare  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  recante  «Interventi  urgenti  per   la   coesione   sociale   e
territoriale, con particolare riferimento a  situazioni  critiche  in
alcune  aree  del  Mezzogiorno»,  che  prevede  di   destinare   agli
interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2,  lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge  n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo  da  ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge  n.  205
del  2017,  che  prevede  che  «Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio  2018,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione   e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma  1076,  anche  sulla
base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita'
e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca
delle risorse assegnate e non utilizzate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone  che  le  province  e  le  citta'  metropolitane  certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076  entro
il 31 marzo successivo all'anno  di  riferimento,  mediante  apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n.  244  e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge  di  bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni  centrali  si  siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel  territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,  Sicilia  e
Sardegna un volume complessivo annuale di  stanziamenti  ordinari  in
conto  capitale»,  che,  all'art.  1,  comma   1,   definisce   quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1°  gennaio
dell'anno  piu'  recente  resa  disponibile   dall'ISTAT,   ripartita
territorialmente in modo da  distinguere  la  quota  attribuibile  al
territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella  relativa
al resto del territorio nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9  giugno  2015,  n.  194,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita  la  struttura  tecnica   di   missione   per   l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot.  49  del  16  febbraio  2018  «Finanziamento  degli  interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della  rete  viaria
di province e citta' metropolitane» registrato alla Corte  dei  conti
il 23 marzo 2018  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 100 del 2 maggio 2018,  che  ha  ripartito  le  risorse
assentite tra le province e le citta' metropolitane secondo i criteri
stabiliti nell'intesa  raggiunta  nella  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali nella seduta del  7  febbraio  2018,  rep.  atti  n.
510-II  (SC).8  ed  ha  fissato  i  criteri  per  l'approvazione  dei
programmi da parte della  Direzione  generale  per  le  strade  e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  nonche'
fissato la tempistica  per  le  attivita'  riguardanti  il  programma
stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle risorse; 
  Visto l'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio  2018,  n.
91 convertito con modificazioni dalla legge  21  settembre  2018,  n.
108, che modifica il termine per la rendicontazione, portandolo al 30
giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160  del
27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,
n. 205 come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito  dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;  b)  il
comma 1078 e' sostituito dal  seguente: -  1078.  Le  province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi di cui al  comma  1076  entro  il  31  ottobre  successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata  o  parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti  risorse  assegnate  alle
singole province o citta'  metropolitane  sono  versate  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione  finanziaria  di  cui  al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto   dal   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Visto l'art 35, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8
che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le  province  e
le citta' metropolitane certificano  l'avvenuta  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre  2020,  per  gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31  dicembre
successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal
2020 al 2023, mediante  apposita  comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto l'art 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8
che modifica le parole del comma 1076, dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni  di
euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di  550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2034»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 360 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  410
milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2034»; 
  Considerato che le attivita' riguardanti il decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del  16  febbraio  2018
per quanto riguarda presentazione ed approvazione dei programmi  sono
all'attualita' concluse sia da  parte  delle  province  e  le  citta'
metropolitane che da parte della Direzione generale per le  strade  e
le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle  infrastrutture
stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto che l'indicatore  unico  finale  da  utilizzare,  per  una
migliore ripartizione delle risorse di cui all'art.  1,  comma  1076,
della menzionata legge  n.  205  del  2017,  e'  il  risultato  della
combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077,
della medesima legge, ognuno rapportato al totale; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di adeguare  i  criteri  ed  i
relativi parametri in coerenza con il vincolo  normativo  di  cui  al
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7  agosto
2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2018 «Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e
regionale ricadenti  nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana  e  Umbria»
che ha ridefinito la rete stradale di interesse  nazionale,  operando
dei trasferimenti della viabilita' dagli enti  locali  allo  Stato  e
viceversa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre 2019 «Revisione della rete stradale  relativa  alla  Regione
Piemonte» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
22 del 28  gennaio  2020  che  ha  ridefinito  la  rete  stradale  di
interesse nazionale, riferito alla  suddetta  regione,  operando  dei
trasferimenti  della  viabilita'  dagli  enti  locali  allo  Stato  e
viceversa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre 2019 «Revisione delle reti stradali  relative  alle  Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia,  Toscana  e  Veneto»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio  2020  che
ha ridefinito la rete stradale di interesse nazionale, riferito  alle
suddette regioni, operando dei trasferimenti della  viabilita'  dagli
enti locali allo Stato e viceversa; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  aggiornare,  i   coefficienti   di
ripartizione, per la componente relativa alla consistenza della  rete
viaria rispetto  ai  valori  utilizzati  per  la  ripartizione  delle
risorse effettuate per il decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018; 
  Ritenuto di definire i criteri di ripartizione ed assegnazione  per
il quinquennio 2020-2024 rimandando a successivi decreti i criteri di
ripartizione ed assegnazione delle risorse per il periodo 2025-2034; 
  Ritenuto di applicare i nuovi  coefficienti  di  ripartizione  alle
ulteriori risorse assentite con la legge di bilancio 2020 rispetto  a
quelle assentite con la legge n. 205 del 2017, e quindi  ai  seguenti
importi: 60 milioni di euro per l'anno 2020, di 110 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 275 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2022 al 2024; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 - II (SC).8; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. La somma complessiva di 995 milioni di euro, ripartita  in  euro
60 milioni per l'anno 2020, euro 110 milioni per  l'anno  2021  e  in
euro 275 milioni per gli anni dal  2022  al  2024,  e'  destinata  al
finanziamento degli interventi relativi a programmi  straordinari  di
manutenzione della rete viaria di province e di citta'  metropolitane
delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. 
  2. Gli enti di cui all'art. 1  assumono  le  funzioni  di  soggetti
attuatori  per  gli  interventi  compresi  nei  programmi  ammessi  a
finanziamento  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.