Art. 2 Criteri di ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri: a) consistenza della rete viaria; b) tasso di incidentalita'; c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto: a. Consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. Estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del 50 per cento; 2. Numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento; b. Incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri: 1. Numerosita' degli incidenti per km di rete stradale; 2. Numerosita' dei morti per km di rete stradale; 3. Numerosita' dei feriti per km di rete stradale; c. Vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da frana su base provinciale, peso 6 per cento; 2. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.