Art. 4 
 
                       Utilizzo delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno  utilizzate  esclusivamente
per: 
    a)  la  progettazione,  la  direzione  lavori,  il  collaudo,   i
controlli in corso di esecuzione e finali,  nonche'  le  altre  spese
tecniche necessarie per  la  realizzazione  purche'  coerenti  con  i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto  comprese
le   spese   per   l'effettuazione   di   rilievi   concernenti    le
caratteristiche   geometriche   fondamentali,   lo   stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il  livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b)   la   realizzazione   degli   interventi   di    manutenzione
straordinaria e di adeguamento  normativo  delle  diverse  componenti
dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i
manufatti, le gallerie, i  dispositivi  di  ritenuta,  i  sistemi  di
smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere  per  la
stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi  di
info-mobilita', la installazione di sensoristica di  controllo  dello
stato dell'infrastruttura; 
    c)  la  realizzazione  di  interventi  di   miglioramento   delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in  termini  di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile  e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti  e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche'  delle  opere
d'arte per garantire la sicurezza degli utenti; 
    d)  la  realizzazione  di  interventi  di  ambito  stradale   che
prevedono: 
      1. La realizzazione di percorsi  per  la  tutela  delle  utenze
deboli; 
      2. Il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia  della
pubblica incolumita'; 
      3. La riduzione dell'inquinamento ambientale; 
      4. La riduzione  del  rischio  da  trasporto  merci  inclusi  i
trasporti eccezionali; 
      5. La riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
      6. L'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di
manutenzione. 
  2.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1  non  sono  utilizzabili  per
realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di  ambito
stradale.