Art. 5 Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse 1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane interamente per ciascuna annualita' secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualita' di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Il programma per l'annualita' 2020 deve essere trasmesso alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il programma e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della citata Direzione entro trenta giorni dalla ricezione del programma da inviare via pec alla medesima Direzione. 3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualita' e' effettuato sulla base del programma quadriennale 2021-2024 che le province e le citta' metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020. 4. Il programma quadriennale e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. 5. I programmi del 2020 e del quadriennio 2021-2024 sono sviluppati sulla base: a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico; b) dell'analisi della situazione esistente; c) della previsione dell'evoluzione. 6. I programmi devono contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi: a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; c) inizio e fine dei lavori; d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 7. Il programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalita' operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti. 9. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Tale disposizione e' applicabile anche ai programmi gia' approvati e riferiti alle risorse del decreto ministeriale n. 49/2018. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del programma. 10. Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento. 11. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tale disposizione e' applicabile anche ai programmi gia' approvati e riferiti alle risorse del decreto ministeriale n. 49/2018.