Art. 5 
 
                   Programmazione degli interventi 
                    e trasferimento delle risorse 
 
  1. Sulla base del  piano  di  riparto  di  cui  all'allegato  3,  a
decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  assunto
l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite  alle
province  ed  alle  citta'  metropolitane  interamente  per  ciascuna
annualita' secondo  il  piano  di  riparto  dopo  l'approvazione  dei
programmi articolati per ciascuna annualita' di finanziamento,  entro
il 30 giugno di ogni anno. 
  2. Il programma per l'annualita' 2020 deve  essere  trasmesso  alla
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e
la  sicurezza  nelle  infrastrutture  stradali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti entro  il  termine  di  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  programma   e'
considerato autorizzato in assenza di  osservazioni  da  parte  della
citata Direzione entro trenta giorni dalla ricezione del programma da
inviare via pec alla medesima Direzione. 
  3.  Il  trasferimento  delle  risorse   relative   alle   ulteriori
annualita'  e'  effettuato  sulla  base  del  programma  quadriennale
2021-2024 che le province e le citta' metropolitane devono presentare
inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020. 
  4. Il programma quadriennale e' considerato autorizzato in  assenza
di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. 
  5. I programmi del 2020 e del quadriennio 2021-2024 sono sviluppati
sulla base: 
    a) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del  traffico,   dell'incidentalita'   e
dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b) dell'analisi della situazione esistente; 
    c) della previsione dell'evoluzione. 
  6.  I  programmi  devono  contenere  interventi   di   manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in  particolare
gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi,  ai  benefici
apportati in termini di  sicurezza,  di  riduzione  del  rischio,  di
qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e  deve
riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i  seguenti
elementi: 
    a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; 
    b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; 
    c) inizio e fine dei lavori; 
    d) inizio e  fine  del  collaudo  o  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori. 
  7. Il programma relativo ad  ogni  annualita'  contiene  le  schede
descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 
  8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la Direzione generale  per  le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito  istituzionale
il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette  schede
avviene attraverso l'utilizzo di un  applicativo,  secondo  modalita'
operative che sono rese note ai  soggetti  interessati  dagli  uffici
competenti. 
  9. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima  del
termine per la  rendicontazione.  Tale  disposizione  e'  applicabile
anche ai programmi gia' approvati e riferiti alle risorse del decreto
ministeriale n. 49/2018. Il collaudo o la certificazione di  regolare
esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro  il
31  dicembre  dell'anno  successivo  all'anno  di   riferimento   del
programma. 
  10. Gli interventi  inseriti  nel  programma  possono  anche  avere
durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di  rendicontazione
relative alla singola annualita' da effettuare entro il  31  dicembre
dell'anno successivo all'anno di riferimento. 
  11. I ribassi  d'asta  possono  essere  utilizzati  secondo  quanto
previsto   dal   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Tale  disposizione  e'
applicabile anche ai programmi gia' approvati e riferiti alle risorse
del decreto ministeriale n. 49/2018.