Art. 6 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. Con riferimento al decreto ministeriale n. 49/2018 le province e
le citta' metropolitane certificano  l'avvenuta  realizzazione  degli
interventi entro il 31 dicembre 2020, per gli  interventi  realizzati
nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo  all'anno  di
riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante
apposita  comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  Per le  risorse  previste  dal  presente  decreto  ministeriale  le
province   e   le   citta'   metropolitane   certificano   l'avvenuta
realizzazione  degli  interventi  entro  il  31  dicembre  successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi  entro
i termini previsti dal presente decreto ministeriale, e' disposta  la
revoca delle  risorse,  per  la  quota  parte  non  spesa,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.  Ai
sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
province o citta' metropolitane, versano i corrispettivi  importi  su
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, affinche' vengano riassegnati alla dotazione finanziaria
di cui al comma 1076. Con valenza retroattiva a valere sui  programmi
presentati ai sensi  del  decreto  ministeriale  n.  49/2018  non  si
applica il principio della revoca,  previsto  dall'art  6,  comma  1,
ultimo periodo, con effetto sulle annualita' successive. 
  2. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del  termine
di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza  di  contenzioso  o  in
caso  di  calamita'  naturali  che   abbiano   interferito   con   la
realizzazione degli interventi.