Art. 7 
 
                       Variazioni finanziarie 
 
  1. Qualora si rendono disponibili ulteriori  risorse  relativamente
alle annualita' di  cui  all'art.  1,  comma  1076,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dall'art. 1,  comma  62,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ulteriormente modificato  dalla
legge 28 febbraio 2020, n.  8,  e  per  le  medesime  finalita',  con
successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
si  procede  alla  assegnazione  delle  stesse  in   proporzione   ai
coefficienti  del  piano  di  riparto,  previa  presentazione  di  un
programma integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti. 
  2. Nel caso in cui sono apportate  variazioni  alla  disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto  assegnato  dal  piano  di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati  in  proporzione  ai
coefficienti del piano.