Art. 7 Variazioni finanziarie 1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualita' di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti. 2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilita' delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.