Art. 2
Disposizioni per l'operativita' del Dipartimento della protezione
civile
1. In considerazione del diretto impegno del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento delle attivita' in corso per il superamento della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, l'efficacia
del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri del 24 febbraio 2020 recante «Organizzazione interna del
Dipartimento della protezione civile» decorre dal 1° dicembre 2020.
La disposizione di cui al presente comma non comporta nuovi e
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli incarichi dirigenziali gia' conferiti dal Dipartimento della
protezione civile a seguito di interpello la cui scadenza e' prevista
entro il 30 settembre 2020 possono essere prorogati fino al 1°
dicembre 2020 in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Ai relativi oneri, quantificati in
330.314.000,00 euro si provvede nell'ambito dei pertinenti capitoli
di spesa n. 135 «Retribuzioni del personale di ruolo al netto
dell'IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale
di ruolo» iscritti nel centro di responsabilita' 1 «Segretariato
Generale» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'esercizio finanziario 2020.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli