Art. 2 
 
 
Disposizioni per l'operativita'  del  Dipartimento  della  protezione
                               civile 
 
  1. In considerazione del diretto  impegno  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nel
coordinamento delle attivita'  in  corso  per  il  superamento  della
situazione emergenziale di cui alla presente  ordinanza,  l'efficacia
del decreto del Segretario generale della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri del 24 febbraio 2020 recante «Organizzazione interna del
Dipartimento della protezione civile» decorre dal 1°  dicembre  2020.
La disposizione di  cui  al  presente  comma  non  comporta  nuovi  e
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Gli incarichi dirigenziali gia' conferiti dal Dipartimento della
protezione civile a seguito di interpello la cui scadenza e' prevista
entro il 30 settembre  2020  possono  essere  prorogati  fino  al  1°
dicembre 2020 in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165.  Ai  relativi   oneri,   quantificati   in
330.314.000,00 euro si provvede nell'ambito dei  pertinenti  capitoli
di spesa n.  135  «Retribuzioni  del  personale  di  ruolo  al  netto
dell'IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del  personale
di ruolo» iscritti nel  centro  di  responsabilita'  1  «Segretariato
Generale» del bilancio di previsione della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per l'esercizio finanziario 2020. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 maggio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli