Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono a dare  esecuzione  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    Roma, 11 maggio 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli