Art. 2 
 
  Le  offerte  degli  operatori  relative   alla   tranche   di   cui
all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro  le  ore
11,00 del giorno 13 maggio 2020,  con  l'osservanza  delle  modalita'
indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il  Mef,  anche
in deroga a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel
comma precedente, ciascuno  per  le  rispettive  competenze,  possono
scegliere di  svolgere  le  operazioni  d'asta,  relative  al  titolo
oggetto della presente emissione, da  remoto  mediante  l'ausilio  di
strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate  dalle  due
istituzioni. 
  La  provvigione  di  collocamento,  prevista  dall'articolo  6  del
«decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,35% del
capitale nominale sottoscritto.