Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14
giugno 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure
previsti dalle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 17 maggio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1058