Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al  14
giugno 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure
previsti dalle disposizioni del presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 17 maggio 2020 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                             Conte                    
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1058