Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero
1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni
disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche'
le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici
Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione
gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e
per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano
esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da
Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero
che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in
Italia.