Art. 5 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedelta', dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.