Art. 3 
 
 
                            Norme finali 
 
  1.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  applicare  le  disposizioni
contenute nell'allegato  I  per  l'intera  autorimessa,  il  presente
decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di
entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi: 
    a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti
agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151; 
    b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti  normativi
richiamati  in  premessa,  comprovati  da   atti   rilasciati   dalle
amministrazioni competenti. 
  2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno  1°  febbraio
1986 recante «Norme di sicurezza per  la  costruzione  e  l'esercizio
delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22
novembre 2002 recante  «Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio  liquefatto  all'interno  di
autorimesse in relazione  al  sistema  di  sicurezza  dell'impianto»,
fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
  3. Per gli interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  delle
autorimesse esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e
4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015,   come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019. 
  4. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 maggio 2020 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese