IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano; Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di competenza; Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008; Viste le linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una Commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Visto il decreto del Capo Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell'art. 3, comma 6 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il tavolo tecnico per la gestione delle attivita' connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo tavolo tecnico per la gestione delle attivita' connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Considerato che le risorse, gia' trasferite alle regioni, relative alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, sono state impegnate dalle medesime regioni per un ammontare complessivo risultante alla data del 3 marzo 2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse regioni, rispettivamente a euro 67.636.578 per le azioni di cui alla lettera a), a euro 639.164.630 per gli interventi di cui alla lettera b), e a euro 161.930.664 per le azioni di cui alla lettera c); Considerato che le risorse, gia' trasferite, ma non ancora utilizzate da parte delle regioni, come definite all'art. 1, commi 2, 3, 4 della presente ordinanza, per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, risultano ammontare alla data del 3 marzo 2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse regioni, rispettivamente a euro 21.048.479 per le azioni di cui alla lettera a), a euro 103.910.361 per gli interventi di cui alla lettera b) e a euro 44.750.219 per le azioni di cui alla lettera c); Considerato che le misure di cui all'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia con le quali vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati, concorrono alle medesime finalita' perseguite dall'art. 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti; Considerato altresi' che per le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, in larga parte impegnate e utilizzate dalle regioni, queste ultime hanno rappresentato l'esigenza di proseguire nel programma di riduzione del rischio sismico degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti e di rafforzarlo ulteriormente destinando le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), trasferite e non utilizzate dalle regioni, alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); Ritenuto necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, consentire alle regioni di utilizzare, secondo criteri di maggiore flessibilita', le risorse gia' trasferite, non utilizzate dalle medesime regioni, stanziate dal 2010 al 2016 ai sensi del predetto art. 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, per le azioni previste ai sensi dell'art. 2 delle ordinanze attuative del Fondo; Ritenuto necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, prevedere i criteri di revoca delle risorse non utilizzate, ai sensi dell'art. 15 delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018; Ritenuto necessario altresi' rafforzare il monitoraggio da parte del Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico posti in essere dalle regioni; Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7 maggio 2020; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Finalita' 1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente a: risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018; risorse oggetto di revoca da parte del Dipartimento della protezione civile secondo quanto previsto dall'art. 15 delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018. 2. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonche' i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento. 3. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, nonche' i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento. 4. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali le regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste secondo le modalita' di cui all'art. 14, commi 4 e 6 delle predette ordinanze, nonche' i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria. 5. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.