IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 riguardanti l'unione dei comuni  e  l'esercizio  associato  di
funzioni e servizi da parte dei comuni; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77  e  in  particolare
l'art. 1, comma 1, e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo
per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, per normativa di settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135   concernenti
l'esercizio delle funzioni fondamentali dei  comuni  anche  in  forma
associata; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti  17
gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
il Capo del Dipartimento della protezione civile,  con  il  quale  e'
stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2004  recante  «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale per  il  rischio  idrogeologico  e  idraulico  ai  fini  di
protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, il punto 3  della  suddetta  direttiva,  che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei
Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei  Centri
di competenza; 
  Visti  gli  indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008; 
  Viste le linee  guida  per  la  gestione  del  territorio  in  aree
interessate  da  Faglie  attive  e  capaci  (FAC)   approvate   dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio  2015,
integrative degli indirizzi e criteri per la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
settembre   2012,   recante   la   definizione   dei   principi   per
l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio del 2014, recante «Programma nazionale  di  soccorso  per  il
rischio sismico»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma
3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica  sia  degli  edifici  di
interesse  strategico  e  delle   opere   infrastrutturali   la   cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile,  sia  degli  edifici  e  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso, con  priorita'  per  edifici  e
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; 
  Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n.
3274, che stabilisce che  il  Dipartimento  della  protezione  civile
provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie  degli  edifici  e
delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e  a
fornire ai soggetti  competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le
relative verifiche tecniche che  dovranno  stabilire  il  livello  di
adeguatezza di ciascuno di essi  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
norme; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni  attuative  dell'art.
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro,  sono
state rispettivamente definite per quanto di  competenza  statale  le
tipologie  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza  in
relazione alle conseguenze  di  un  eventuale  collasso,  nonche'  le
indicazioni per le verifiche tecniche  da  realizzare  su  edifici  e
opere rientranti nelle predette tipologie; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5
che al comma 7 ha previsto, al fine  di  supportare  e  monitorare  a
livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri
per la microzonazione  sismica»,  l'istituzione  di  una  Commissione
tecnica, che opera a titolo gratuito  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica  di  supporto  e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2011  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
52  del  20  febbraio  2013,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
171 del 19 giugno 2014, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2013  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
293  del  26  ottobre  2015,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Visto il  decreto  del  Capo  Dipartimento  del  9  marzo  2016  in
attuazione dell'art. 3, comma 6 dell'ordinanza del Capo  Dipartimento
della protezione civile 19 giugno 2014, n.  171,  che  istituisce  il
tavolo  tecnico  per  la  gestione  delle  attivita'  connesse   alle
ordinanze n. 3907/2010 e seguenti  in  attuazione  dell'art.  11  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
344 del 9 maggio 2016, con la quale e' stato disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2015  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile  del
6 giugno 2018 che istituisce,  in  sostituzione  del  precedente,  un
nuovo tavolo tecnico per la gestione delle  attivita'  connesse  alle
ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in  attuazione  dell'art.
11  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
532 del 12 luglio 2018, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2016  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Considerato che le risorse, gia' trasferite alle regioni,  relative
alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),  b)  e  c)  delle
ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014,  293/2015,
344/2016 e 532/2018, sono state impegnate dalle medesime regioni  per
un ammontare complessivo risultante alla data del 3  marzo  2020,  in
base a quanto rendicontato dalle stesse  regioni,  rispettivamente  a
euro 67.636.578 per  le  azioni  di  cui  alla  lettera  a),  a  euro
639.164.630 per gli interventi di cui  alla  lettera  b),  e  a  euro
161.930.664 per le azioni di cui alla lettera c); 
  Considerato  che  le  risorse,  gia'  trasferite,  ma  non   ancora
utilizzate da parte delle regioni, come definite all'art. 1, commi 2,
3, 4 della presente ordinanza, per le azioni di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b) e c) delle ordinanze numeri: 3907/2010,  4007/2012,
52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, risultano ammontare
alla data del 3 marzo 2020,  in  base  a  quanto  rendicontato  dalle
stesse regioni, rispettivamente a euro 21.048.479 per  le  azioni  di
cui alla lettera a), a euro 103.910.361 per  gli  interventi  di  cui
alla lettera b) e a euro 44.750.219 per le azioni di cui alla lettera
c); 
  Considerato che le misure di cui all'art. 1, comma 2,  della  legge
11 dicembre 2016, n.  232,  concernenti  le  detrazioni  fiscali  per
interventi  di  ristrutturazione  edilizia  con  le   quali   vengono
istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di  riduzione
del rischio sismico degli immobili privati, concorrono alle  medesime
finalita' perseguite dall'art. 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze
n. 3907/2010 e seguenti; 
  Considerato altresi' che per le risorse di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) delle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti,  in  larga  parte
impegnate  e  utilizzate   dalle   regioni,   queste   ultime   hanno
rappresentato l'esigenza di proseguire nel programma di riduzione del
rischio sismico degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti e
di rafforzarlo ulteriormente destinando le risorse di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), trasferite e non utilizzate dalle regioni,  alle
azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); 
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  proseguire  le  iniziative  di
riduzione del rischio sismico, consentire alle regioni di utilizzare,
secondo  criteri  di  maggiore   flessibilita',   le   risorse   gia'
trasferite, non utilizzate dalle medesime regioni, stanziate dal 2010
al 2016 ai sensi del predetto art. 11 del  decreto-legge  n.  39  del
2009, per le azioni previste ai sensi  dell'art.  2  delle  ordinanze
attuative del Fondo; 
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  proseguire  le  iniziative  di
riduzione del rischio sismico, prevedere i criteri  di  revoca  delle
risorse non utilizzate, ai sensi dell'art. 15 delle ordinanze numeri:
3907/2010,  4007/2012,  52/2013,  171/2014,  293/2015,   344/2016   e
532/2018; 
  Ritenuto necessario altresi' rafforzare il  monitoraggio  da  parte
del Dipartimento della protezione civile sullo  stato  di  attuazione
degli interventi di prevenzione del rischio sismico posti  in  essere
dalle regioni; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta  del  7
maggio 2020; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo  delle  risorse  del
Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti
dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente a: 
    risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)
e c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014,
293/2015, 344/2016 e 532/2018; 
    risorse  oggetto  di  revoca  da  parte  del  Dipartimento  della
protezione  civile  secondo  quanto  previsto  dall'art.   15   delle
ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014,  293/2015,
344/2016 e 532/2018. 
  2. Si considerano risorse non utilizzate le risorse  in  capo  alle
regioni, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a)  delle  ordinanze
numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e
532/2018, per le quali non siano stati affidati i relativi  incarichi
di studio e analisi, nonche' i residui resi disponibili a conclusione
degli interventi ammessi a finanziamento. 
  3. Si considerano risorse non utilizzate le risorse  in  capo  alle
regioni, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  b)  delle  ordinanze
numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e
532/2018, per le  quali  non  sia  stata  affidata  la  progettazione
definitiva degli interventi, nonche' i  residui  resi  disponibili  a
conclusione degli interventi ammessi a finanziamento. 
  4. Si considerano risorse non utilizzate le risorse  in  capo  alle
regioni, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c)  delle  ordinanze
numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e
532/2018,  per  le  quali  le  regioni  non  abbiano  pubblicato   la
graduatoria delle richieste secondo le modalita' di cui all'art.  14,
commi 4  e  6  delle  predette  ordinanze,  nonche'  i  residui  resi
disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento  e
a chiusura o esaurimento della graduatoria. 
  5. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono  parte  integrante  della
presente ordinanza.