Art. 2 
 
                       Risorse non utilizzate 
 
  1. Le risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a)  delle
ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014,  293/2015,
344/2016 e 532/2018 possono essere impegnate per finanziare le azioni
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle predette  ordinanze  nei
comuni non individuati nell'allegato 1 o per avviare  l'attivita'  di
aggiornamento degli studi gia' effettuati, qualora le regioni abbiano
concluso la programmazione  relativa  agli  studi  di  microzonazione
sismica di livello 1 e alla  condizione  limite  per  l'emergenza  in
tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato
1. 
  2. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 1,  ossia  che  le
regioni abbiano concluso la programmazione  relativa  agli  studi  di
microzonazione sismica di livello 1  e  alla  condizione  limite  per
l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza  territoriale  di
cui all'allegato 1 e non vi siano ulteriori comuni su cui  effettuare
gli studi o non vi sia necessita' di aggiornamento degli  studi  gia'
effettuati, le risorse di cui al  comma  1  possono  essere  altresi'
impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere  b),
con priorita' rispetto  agli  interventi  su  edifici  di  proprieta'
comunale e c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012,  52/2013,
171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018. 
  3. Le risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  delle
ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014,  293/2015,
344/2016 e 532/2018, che non siano state utilizzate,  secondo  quanto
definito all'art. 1, comma 4 della presente ordinanza, possono essere
impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b)
delle medesime ordinanze, con priorita' rispetto agli  interventi  su
edifici di proprieta' comunale. 
  4. Alle  risorse  riutilizzate  ai  sensi  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi 1, 2 e 3 si applica la disciplina dell'ordinanza  n.
532/2018 relativa alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c). 
  5. In conformita'  con  la  disciplina  prevista  dalle  precedenti
ordinanze attuative del Fondo, i contributi di cui ai commi 2 e 3 non
possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni  nei
quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di  cui  all'allegato  1,
sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 1 sono riportati i valori
di «ag» e i periodi di non classificazione  sismica  dei  comuni  con
«ag» non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche  edifici
e opere di interesse strategico in comuni che non  ricadono  in  tale
categoria,  a  condizione  che  l'amplificazione  sismica  nel   sito
dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale
effettuati ai sensi delle norme tecniche per le  costruzioni  emanate
con decreto  ministeriale  17  gennaio  2018  e  relativa  circolare,
determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag
non inferiore a 0,125g. 
  6. Le regioni possono destinare le risorse non utilizzate (oneri di
realizzazione) di cui all'art. 2, comma  6  delle  ordinanze  numeri:
3907/2010 e 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2,
comma  7,  delle  ordinanze  numeri:  52/2013,  171/2014,   293/2015,
344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di
edifici ed opere pubbliche di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  b)
delle predette ordinanze da  eseguire  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003,  n.  3274  e  ai
sensi  dell'art.  3,  comma  1  e   dell'allegato   2,   lettera   a)
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio
2004, n. 3362. 
  7. Le regioni possono utilizzare le risorse non  utilizzate  (oneri
di realizzazione) di cui all'art.  2,  comma  6  delle  ordinanze  n.
3907/2010 e n. 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art.
2, comma 7, delle  ordinanze  numeri:  52/2013,  171/2014,  293/2015,
344/2016 e 532/2018, per il finanziamento di ulteriori interventi  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), questi ultimi con priorita'
rispetto agli interventi su edifici  di  proprieta'  comunale,  delle
medesime ordinanze. 
  8. Per le risorse di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a)  delle
ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014,  293/2015,
344/2016  e  532/2018,  al  fine  di  incentivare  ulteriormente   la
copertura del territorio con gli studi di microzonazione  sismica  di
livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni di cui all'allegato 1
di competenza di una regione siano stati  programmati  gli  studi  di
microzonazione sismica di livello 1 e  le  analisi  della  condizione
limite per l'emergenza, ai comuni  in  cui  si  intendono  effettuare
ulteriori studi di microzonazione sismica di  livello  2  e/o  3,  le
regioni potranno assegnare i finanziamenti fino agli importi  di  cui
alla tabella 1, in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti
di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 21, comma 1, dell'ordinanza n.
532/2018. 
 
                                                            Tabella 1 
    

===============================================
|      Popolazione      |     Contributo      |
+=======================+=====================+
|      Ab ≤ 2.500       |     15.000,00 €     |
+-----------------------+---------------------+
|  2.500 < ab. ≤ 5.000  |     19.000,00 €     |
+-----------------------+---------------------+
| 5.000 < ab. ≤ 10.000  |     23.000,00 €     |
+-----------------------+---------------------+
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 |     27.000,00 €     |
+-----------------------+---------------------+
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 |     33.000,00 €     |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 |     37.000,00 €     |
+-----------------------+---------------------+
|     100.000 < ab.     |     43.000,00 €     |
+-----------------------+---------------------+