Art. 2 Risorse non utilizzate 1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 possono essere impegnate per finanziare le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle predette ordinanze nei comuni non individuati nell'allegato 1 o per avviare l'attivita' di aggiornamento degli studi gia' effettuati, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 1. 2. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 1, ossia che le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 1 e non vi siano ulteriori comuni su cui effettuare gli studi o non vi sia necessita' di aggiornamento degli studi gia' effettuati, le risorse di cui al comma 1 possono essere altresi' impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), con priorita' rispetto agli interventi su edifici di proprieta' comunale e c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018. 3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, che non siano state utilizzate, secondo quanto definito all'art. 1, comma 4 della presente ordinanza, possono essere impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze, con priorita' rispetto agli interventi su edifici di proprieta' comunale. 4. Alle risorse riutilizzate ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applica la disciplina dell'ordinanza n. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c). 5. In conformita' con la disciplina prevista dalle precedenti ordinanze attuative del Fondo, i contributi di cui ai commi 2 e 3 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 1, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 1 sono riportati i valori di «ag» e i periodi di non classificazione sismica dei comuni con «ag» non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g. 6. Le regioni possono destinare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all'art. 2, comma 6 delle ordinanze numeri: 3907/2010 e 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri: 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle predette ordinanze da eseguire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'allegato 2, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2004, n. 3362. 7. Le regioni possono utilizzare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all'art. 2, comma 6 delle ordinanze n. 3907/2010 e n. 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri: 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento di ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), questi ultimi con priorita' rispetto agli interventi su edifici di proprieta' comunale, delle medesime ordinanze. 8. Per le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni di cui all'allegato 1 di competenza di una regione siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza, ai comuni in cui si intendono effettuare ulteriori studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, le regioni potranno assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 1, in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 21, comma 1, dell'ordinanza n. 532/2018. Tabella 1 =============================================== | Popolazione | Contributo | +=======================+=====================+ | Ab ≤ 2.500 | 15.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 2.500 < ab. ≤ 5.000 | 19.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 5.000 < ab. ≤ 10.000 | 23.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 10.000 < ab. ≤ 25.000 | 27.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 25.000 < ab. ≤ 50.000 | 33.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ |50.000 < ab. ≤ 100.000 | 37.000,00 € | +-----------------------+---------------------+ | 100.000 < ab. | 43.000,00 € | +-----------------------+---------------------+