Art. 3 Monitoraggio 1. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, e' effettuato dalla Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010. 2. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, e' effettuato dal tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014. 3. Le regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, trasmettono formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all'avvenuto impegno e all'utilizzazione delle risorse relative alle medesime ordinanze secondo i modelli riportati nell'allegato 4. Nei rendiconti viene specificato altresi' l'utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 2. 4. La rendicontazione di cui al comma 3, per le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) delle ordinanze attuative del Fondo, viene effettuata anche con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile. 5. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare controlli a campione, sia di tipo tecnico che procedurale, sugli interventi finanziati di cui all'art. 2, comma 1, delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, anche attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici regionali.