Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli  studi
di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a)  delle  ordinanze  numeri:
3907/2010,  4007/2012,  52/2013,  171/2014,  293/2015,   344/2016   e
532/2018, e' effettuato  dalla  Commissione  tecnica  di  supporto  e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 5,
commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010. 
  2. Il supporto  e  il  monitoraggio,  a  livello  nazionale,  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b)  delle  ordinanze
numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e
532/2018, e'  effettuato  dal  tavolo  tecnico,  di  cui  all'art.  3
dell'OCDPC n. 171/2014. 
  3. Le regioni, ai  fini  del  monitoraggio  delle  risorse  di  cui
all'art. 2, comma 1, delle ordinanze  numeri:  3907/2010,  4007/2012,
52/2013,  171/2014,  293/2015,  344/2016  e   532/2018,   trasmettono
formalmente al Dipartimento  della  protezione  civile  entro  il  30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi
all'avvenuto impegno e all'utilizzazione delle risorse relative  alle
medesime ordinanze secondo i modelli riportati nell'allegato  4.  Nei
rendiconti viene specificato altresi'  l'utilizzo  delle  risorse  ai
sensi dell'art. 2. 
  4. La rendicontazione di cui al comma 3,  per  le  risorse  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) delle  ordinanze  attuative  del
Fondo,  viene  effettuata  anche  con   gli   strumenti   informatici
appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile. 
  5. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare
controlli a campione, sia di  tipo  tecnico  che  procedurale,  sugli
interventi finanziati di cui all'art. 2,  comma  1,  delle  ordinanze
numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e
532/2018,  anche  attraverso  la  partecipazione  ai  tavoli  tecnici
regionali.