Art. 4 Revoca delle risorse 1. Le risorse in capo alle regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 e non utilizzate, secondo quanto definito all'art. 1, commi 2, 3 e 4 della presente ordinanza, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza sono revocate. 2. La revoca delle risorse di cui al comma 1 e' disposta con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le somme revocate sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri indicando la causale «Restituzione somme ex art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39» per la successiva riassegnazione al bilancio del Dipartimento della protezione civile. 3. Le somme revocate di cui al comma 2 sono riutilizzate dal Dipartimento per le finalita' del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.