Art. 4 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. Le risorse in capo alle regioni  ai  sensi  delle  ordinanze  di
attuazione numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015,
344/2016  e  532/2018  e  non  utilizzate,  secondo  quanto  definito
all'art.  1,  commi  2,  3  e  4  della  presente  ordinanza,   entro
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della presente ordinanza sono revocate. 
  2. La revoca delle risorse di  cui  al  comma  1  e'  disposta  con
decreto del Capo Dipartimento della protezione civile da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le somme revocate
sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri indicando la causale  «Restituzione  somme
ex art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39» per la successiva
riassegnazione al bilancio del Dipartimento della protezione civile. 
  3. Le somme revocate di  cui  al  comma  2  sono  riutilizzate  dal
Dipartimento per le  finalita'  del  Fondo  per  la  prevenzione  del
rischio sismico  e  disciplinate  mediante  ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile.