Art. 2
Deroghe
1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2,
sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei
ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano
tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno
almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui
proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni
nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di
vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco
sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo,
un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per
tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati
i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante
(dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore
dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno),
nonche' le date di arrivo e di partenza ;
c) veicoli con targa estera;
d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola
del Giglio;
e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio;
f) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma
3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia
ed antincendio;
b) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera;
c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di
materiali classificati rifiuti speciali;
d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla
manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete
elettrica, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.