Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come  previsto  dal  comma  2,  dell'art.  8,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti  di
cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.