(( Art. 1 bis 
 
 
             Deroghe straordinarie in materia di ripresa 
                      di attivita' di raccolta 
 
  1. In ragione delle necessita' di approvvigionamento alimentare, in
tutto il  territorio  nazionale  sono  consentite,  limitatamente  al
territorio del comune di residenza o di dimora e nel  rispetto  della
normativa vigente, le  attivita'  di  raccolta  a  mano  di  prodotti
agricoli   e   selvatici   non   legnosi,   purche'   siano    svolte
individualmente. ))