(( Art. 1 bis Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attivita' di raccolta 1. In ragione delle necessita' di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attivita' di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche' siano svolte individualmente. ))