Art. 2 
 
 
               Attuazione delle misure di contenimento 
 
  1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il  Ministro
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e  gli  altri
ministri competenti per materia, nonche' i presidenti  delle  regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione  o
alcune specifiche regioni,  ovvero  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel caso in  cui  riguardino
l'intero territorio nazionale. I decreti di  cui  al  presente  comma
possono essere altresi' adottati su  proposta  dei  presidenti  delle
regioni interessate, nel caso in cui  riguardino  esclusivamente  una
regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del  Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso  in  cui
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della
salute, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
competenti per materia. (( Il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle  Camere  il
contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
al fine di  tenere  conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle  stesse
formulati; ove  cio'  non  sia  possibile,  per  ragioni  di  urgenza
connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle  Camere
ai  sensi  del  comma  5,  secondo  periodo   )).   Per   i   profili
tecnico-scientifici   e   le    valutazioni    di    adeguatezza    e
proporzionalita', i provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono
adottati sentito, di norma, il (( Comitato tecnico-scientifico ))  di
cui all'ordinanza del Capo dipartimento  della  Protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32
dell'8 febbraio 2020 )). 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1  e  con  efficacia  limitata
fino a tale momento, in casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  per
situazioni sopravvenute le  misure  di  cui  all'articolo  1  possono
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi  dell'articolo  32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati  sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833.  Continuano  ad  applicarsi   nei   termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo  2020,
9  marzo  2020,  11  marzo  2020  e  22  marzo  2020  ((,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,  n.
62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76  del  22  marzo
2020, come )) ancora vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le altre misure ancora  vigenti  alla  stessa  data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. 
  4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto  i  termini
per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei   conti,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
comunicati  alle  Camere  entro  il  giorno  successivo   alla   loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da lui delegato riferisce ogni  quindici  giorni  alle  Camere  sulle
misure adottate ai sensi del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   dipartimento   della
          Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2020,  n.  32,  reca:  «Primi
          interventi  urgenti  di  protezione  civile  in   relazione
          all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario   connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del  servizio  sanitario
          nazionale): 
              «Art. 32. (Funzioni di igiene e sanita' pubblica  e  di
          polizia veterinaria). - 1. Il Ministro della  sanita'  puo'
          emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
          materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  e   di   polizia
          veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
          nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
              2. La legge regionale stabilisce norme per  l'esercizio
          delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,  di
          vigilanza sulle farmacie  e  di  polizia  veterinaria,  ivi
          comprese quelle gia' esercitate  dagli  uffici  del  medico
          provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
          sanitari e veterinari comunali o consortili,  e  disciplina
          il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
              3. Nelle medesime materie sono  emesse  dal  presidente
          della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
          contingibile   ed    urgente,    con    efficacia    estesa
          rispettivamente alla regione o a parte del  suo  territorio
          comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
              4. abrogato. 
              5. Sono altresi' fatti  salvi  i  poteri  degli  organi
          dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
          dell'ordine pubblico.». 
              - Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  13,  reca
          «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          8 marzo 2020, reca: «Ulteriori disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          9 marzo 2020, reca «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
          sull'intero territorio nazionale.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
          sull'intero territorio nazionale.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
          sull'intero territorio nazionale.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  27,  comma  1,  della
          legge 24 novembre 2000, n. 340, recante  (Disposizioni  per
          la delegificazione di norme e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999): 
              «Art. 27. (Accelerazione del procedimento di  controllo
          della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla  Corte
          dei conti  per  il  controllo  preventivo  di  legittimita'
          divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta  giorni
          dalla  loro  ricezione,  senza  che  sia  intervenuta   una
          pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la  Corte,
          nel  predetto  termine,  abbia   sollevato   questione   di
          legittimita' costituzionale, per  violazione  dell'art.  81
          della Costituzione, delle norme aventi forza di  legge  che
          costituiscono  il  presupposto  dell'atto,   ovvero   abbia
          sollevato,   in   relazione    all'atto,    conflitto    di
          attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
          intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie  e  le
          risposte delle amministrazioni o del Governo, che non  puo'
          complessivamente essere superiore a trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 21-bis, 21-ter e  21-quater
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante (Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 21-bis. (Efficacia del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati).  -  1.Il  provvedimento
          limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  acquista
          efficacia nei confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
          comunicazione allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme
          stabilite  per  la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi
          previsti dal codice di procedura  civile.  Qualora  per  il
          numero dei destinatari la comunicazione personale  non  sia
          possibile    o     risulti     particolarmente     gravosa,
          l'amministrazione provvede mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
          dei  privati  non  avente  carattere   sanzionatorio   puo'
          contenere una motivata clausola di immediata  efficacia.  I
          provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei  privati
          aventi carattere cautelare ed urgente  sono  immediatamente
          efficaci. 
              Art 21-ter. (Esecutorieta'). - 1. Nei  casi  e  con  le
          modalita'   stabiliti    dalla    legge,    le    pubbliche
          amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
          degli  obblighi  nei  loro  confronti.   Il   provvedimento
          costitutivo di obblighi indica il termine  e  le  modalita'
          dell'esecuzione da parte del  soggetto  obbligato.  Qualora
          l'interessato non ottemperi, le pubbliche  amministrazioni,
          previa diffida, possono provvedere all'esecuzione  coattiva
          nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge. 
              - Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi  ad
          oggetto somme di denaro si applicano  le  disposizioni  per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. 
              Art   21-quater.   (Efficacia   ed   esecutivita'   del
          provvedimento).  -  1.   I   provvedimenti   amministrativi
          efficaci  sono  eseguiti  immediatamente,  salvo  che   sia
          diversamente stabilito  dalla  legge  o  dal  provvedimento
          medesimo. 
              2. L'efficacia ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. La  sospensione  non  puo'  comunque
          essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
          del potere di annullamento di cui all'art. 21-nonies.».