Art. 4 
 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi  dell'articolo  2,
commi 1 e 2, )) ovvero dell'articolo 3, e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000
))  e  non  si  applicano  le  sanzioni  contravvenzionali   previste
dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra  disposizione  di
legge  attributiva  di  poteri  per  ragioni  di  sanita',   di   cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure
avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal
primo periodo e' aumentata )) fino a un terzo. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5  a  30
giorni. 
  3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo,  le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24  novembre
1981, n. 689, in quanto  compatibili.  Per  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  )).  Le
sanzioni per le violazioni delle misure ((  di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2, )) sono  irrogate  dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure di cui all'articolo  3  sono  irrogate  dalle
autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si  applica
l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ((, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 )). 
  4. All'atto dell'accertamento delle (( violazioni di cui al comma 2
)), ove necessario per impedire la  prosecuzione  o  la  reiterazione
della  violazione,  ((  l'organo  accertatore  ))  puo'  disporre  la
chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per  una  durata
non superiore a 5 giorni.  Il  periodo  di  chiusura  provvisoria  e'
scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. 
  (( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui  al
comma  1,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata   e   quella
accessoria e' applicata nella misura massima. )) 
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.1265,  Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
  7. (( Al primo comma )) dell'articolo  260  del  regio  decreto  27
luglio 1934, n.1265, Testo unico delle  leggi  sanitarie,  le  parole
«con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a  lire
800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3  mesi  e
con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate
nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto
compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
  9.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia ((, del personale dei corpi  di  polizia  municipale
munito della qualifica di agente di  pubblica  sicurezza  ))  e,  ove
occorra,  delle  Forze   armate,   sentiti   i   competenti   comandi
territoriali. Al  personale  delle  Forze  armate  impiegato,  previo
provvedimento del Prefetto competente,  per  assicurare  l'esecuzione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura
l'esecuzione delle  misure  di  contenimento  nei  luoghi  di  lavoro
avvalendosi anche  del  personale  ispettivo  dell'azienda  sanitaria
locale competente per territorio  e  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di  salute  e  di
sicurezza nei luoghi di lavoro )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale: 
              «Art.    650.    (Inosservanza    dei     provvedimenti
          dell'autorita'). - Chiunque non  osserva  un  provvedimento
          legalmente dato dall'autorita' per ragione di  giustizia  o
          di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico  o  d'igiene,  e'
          punito, se il fatto non costituisce un  piu'  grave  reato,
          con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino  a  euro
          206.». 
              -  Le  sezioni  I  e  II  del  capo  I   (Le   sanzioni
          amministrative) della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          recante   «Modifiche    al    sistema    penale»    recano,
          rispettivamente, «Principi generali» e «Applicazione». 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2  e  2.1  dell'art.
          202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo
          codice della strada): 
              «Art. 202. (Pagamento in misura ridotta). - 1.  Per  le
          violazioni per le quali il presente codice  stabilisce  una
          sanzione   amministrativa   pecuniaria,   ferma    restando
          l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni  accessorie,  il
          trasgressore e' ammesso a  pagare,  entro  sessanta  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione, una  somma  pari
          al minimo  fissato  dalle  singole  norme.  Tale  somma  e'
          ridotta del 30 per cento  se  il  pagamento  e'  effettuato
          entro   cinque   giorni   dalla   contestazione   o   dalla
          notificazione. La riduzione di cui  al  periodo  precedente
          non si applica alle violazioni del presente codice per  cui
          e' prevista  la  sanzione  accessoria  della  confisca  del
          veicolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 210, e la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida. 
              2. Il trasgressore puo' corrispondere la  somma  dovuta
          presso l'ufficio dal  quale  dipende  l'agente  accertatore
          oppure a mezzo di versamento  in  conto  corrente  postale,
          oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  conto
          corrente bancario ovvero mediante  strumenti  di  pagamento
          elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o  notificato
          devono essere indicate le modalita' di  pagamento,  con  il
          richiamo delle  norme  sui  versamenti  in  conto  corrente
          postale, o, eventualmente,  su  quelli  in  conto  corrente
          bancario   ovvero   mediante   strumenti    di    pagamento
          elettronico. 
              2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di  idonea
          apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto  previsto
          dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
          mani  dell'agente  accertatore   medesimo,   il   pagamento
          mediante strumenti di pagamento elettronico,  nella  misura
          ridotta di cui al secondo periodo  del  comma  1.  L'agente
          trasmette  il  verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
          rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 103  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile  2020,  n.   27,   recante   «Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: 
              «Art. 103. (Sospensione dei  termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini  ordinatori
          o perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed
          esecutivi,  relativi  allo  svolgimento   di   procedimenti
          amministrativi su istanza di parte  o  d'ufficio,  pendenti
          alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
          tale data, non si tiene conto del periodo compreso  tra  la
          medesima data e quella del 15  aprile  2020.  Le  pubbliche
          amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa  idonea
          ad assicurare comunque la ragionevole durata  e  la  celere
          conclusione dei procedimenti, con priorita' per  quelli  da
          considerare urgenti, anche sulla base di  motivate  istanze
          degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
          corrispondente, i  termini  di  formazione  della  volonta'
          conclusiva dell'amministrazione nelle  forme  del  silenzio
          significativo previste dall'ordinamento. 
              1-bis. Il periodo di sospensione  di  cui  al  comma  1
          trova  altresi'  applicazione  in  relazione   ai   termini
          relativi   ai   processi   esecutivi   e   alle   procedure
          concorsuali,  nonche'  ai  termini  di  notificazione   dei
          processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in  misura
          ridotta, di svolgimento di attivita'  difensiva  e  per  la
          presentazione di ricorsi giurisdizionali. 
              2.   Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, compresi i termini di inizio e  di  ultimazione
          dei lavori di cui all'art. 15 del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  il  31  luglio
          2020, conservano la loro validita'  per  i  novanta  giorni
          successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato  di
          emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente  si
          applica  anche  alle  segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita', alle  segnalazioni  certificate  di  agibilita',
          nonche'   alle   autorizzazioni   paesaggistiche   e   alle
          autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il  medesimo
          termine si applica anche al ritiro dei  titoli  abilitativi
          edilizi   comunque   denominati   rilasciati   fino    alla
          dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
              2-bis. Il termine di validita'  nonche'  i  termini  di
          inizio  e  fine  lavori  previsti  dalle   convenzioni   di
          lottizzazione di cui all'art.  28  della  legge  17  agosto
          1942, n.  1150,  ovvero  dagli  accordi  similari  comunque
          denominati dalla legislazione regionale, nonche' i  termini
          dei relativi piani attuativi e di qualunque altro  atto  ad
          essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e  il
          31 luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta  giorni.  La
          presente disposizione si applica anche ai  diversi  termini
          delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della
          legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  ovvero  degli  accordi
          similari comunque denominati dalla  legislazione  regionale
          nonche' dei relativi piani attuativi  che  hanno  usufruito
          della  proroga  di  cui  all'art.  30,  comma  3-bis,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita'
          dal 31 gennaio 2020 e fino al 31  luglio  2020,  aventi  ad
          oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i
          termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati  per
          un periodo pari alla durata della proroga di cui  al  comma
          2. In deroga ad ogni diversa  previsione  contrattuale,  il
          committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino
          alla data di sospensione dei lavori. 
              2-quater. I permessi  di  soggiorno  dei  cittadini  di
          Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31  agosto
          2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche: 
                a) i termini  per  la  conversione  dei  permessi  di
          soggiorno da  studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro
          stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 
                b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art.  5,
          comma 7, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286; 
                c) i documenti di viaggio  di  cui  all'art.  24  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                d) la validita' dei nulla osta rilasciati per  lavoro
          stagionale, di cui al comma  2  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                e) la validita' dei  nulla  osta  rilasciati  per  il
          ricongiungimento familiare di cui agli articoli  28,  29  e
          29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                f) la validita' dei nulla osta rilasciati per  lavoro
          per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del
          decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  tra  cui
          ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 
              2-quinquies. Le disposizioni di cui al  comma  2-quater
          si applicano anche ai permessi di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis.1 del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica  anche
          alle richieste di conversione. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non  si
          applicano ai termini stabiliti da  specifiche  disposizioni
          del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio  2020,
          n. 6, convertito con  modificazioni  dalla  legge  5  marzo
          2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche'  dei  relativi
          decreti di attuazione. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
          autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di  opere,
          servizi e  forniture  a  qualsiasi  titolo,  indennita'  di
          disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
          o  da  prestazioni  assistenziali   o   sociali,   comunque
          denominate   nonche'   di   contributi,    sovvenzioni    e
          agevolazioni alle imprese comunque denominati. 
              5.  I  termini  dei   procedimenti   disciplinari   del
          personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi  inclusi
          quelli del personale di cui all'art. 3 del medesimo decreto
          legislativo, pendenti alla data  del  23  febbraio  2020  o
          iniziati successivamente a tale  data,  sono  sospesi  fino
          alla data del 15 aprile 2020. 
              6. L'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
          immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1°
          settembre 2020. 
              6-bis. Il termine di prescrizione di  cui  all'art.  28
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   relativo   ai
          provvedimenti ingiuntivi emessi  in  materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al  31
          maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine  del  periodo
          di sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il
          periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla
          fine del periodo. Per il medesimo  periodo  e'  sospeso  il
          termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
          689.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 452 del codice penale: 
              «Art. 452. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
          - Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti  preveduti
          dagli articoli 438 e 439 e' punito: 
                1. con la reclusione da tre a dodici anni,  nei  casi
          per i quali le dette disposizioni stabiliscono la  pena  di
          morte; 
                2. con la reclusione da uno a cinque anni,  nei  casi
          per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 
                3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso
          in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione. 
              Quando  sia  commesso  per  colpa  alcuno   dei   fatti
          preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e  445  si
          applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte  da
          un terzo a un sesto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 260 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, recante  «Approvazione  del  testo
          unico  delle  leggi  sanitarie»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 260. 
              Chiunque non osserva  un  ordine  legalmente  dato  per
          impedire  l'invasione  o  la  diffusione  di  una  malattia
          infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto da 3 mesi a  18
          mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. 
              Se il fatto e' commesso da  persona  che  esercita  una
          professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  101  e  102  del
          decreto legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
          «Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del  sistema
          sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge  25  giugno
          1999, n. 205»: 
              «Art.  101.   (Procedimenti   definiti   con   sentenza
          irrevocabile).  -  1.  Se  i  procedimenti  penali  per  le
          violazioni depenalizzate dal presente  decreto  legislativo
          sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
          sentenza di condanna o  decreto  irrevocabili,  il  giudice
          dell'esecuzione revoca la  sentenza  o  il  decreto,  salvo
          quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che  il  fatto
          non  e'  previsto  dalla  legge  come  reato  e  adotta   i
          provvedimenti  conseguenti.  Il   giudice   dell'esecuzione
          provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
          comma 4, del codice di procedura penale. 
              2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze  o  i
          decreti indicati nel comma 1 sono  riscosse,  insieme  alle
          spese  del  procedimento,  con  l'osservanza  delle   norme
          sull'esecuzione delle pene pecuniarie. 
              Restano salve la confisca nonche' le  pene  accessorie,
          nei  casi  in  cui  queste  ultime  sono  applicabili  alle
          violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative. 
              Art   102.(Trasmissione   degli   atti    all'autorita'
          amministrativa e procedimento sanzionatorio). - 1. Nei casi
          previsti dall'art. 100, comma  1,  l'autorita'  giudiziaria
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo,  dispone  la   trasmissione
          all'autorita'  amministrativa  competente  degli  atti  dei
          procedimenti  penali  relativi  ai  reati  trasformati   in
          illeciti  amministrativi,  salvo  che  il   reato   risulti
          prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
              2. Se l'azione penale non e' stata  ancora  esercitata,
          la trasmissione degli atti  e'  disposta  direttamente  dal
          pubblico ministero,  che,  in  caso  di  procedimento  gia'
          iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
          di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque  causa,
          il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma  del
          codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto  del
          giudice che la accoglie  possono  avere  ad  oggetto  anche
          elenchi cumulativi di procedimenti. 
              3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il  giudice,
          ove l'imputato o il pubblico ministero  non  si  oppongano,
          pronuncia, in camera di consiglio,  sentenza  inappellabile
          di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il  fatto
          non e' previsto  dalla  legge  come  reato,  disponendo  la
          trasmissione degli atti a norma del comma 1. 
              4.  L'autorita'  amministrativa  notifica  gli  estremi
          della violazione agli interessati residenti nel  territorio
          della Repubblica entro il termine di  novanta  giorni  e  a
          quelli   residenti   all'estero   entro   il   termine   di
          trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti. 
              5.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          notificazione degli estremi della violazione, l'interessato
          e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art.
          16 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  ovvero,  se  si
          tratta di violazione al codice della strada  o  in  materia
          finanziaria, dell'art.  202,  commi  1  e  2,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dell'art.  16,  comma
          3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Il
          pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in  deroga  ad
          eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge. 
              6.   Il   pagamento    determina    l'estinzione    del
          procedimento. 
              7. Si applicano, per quanto non stabilito dal  presente
          articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I
          della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   in   quanto
          compatibili. 
              8. Nei casi previsti dal presente art. la  prescrizione
          della sanzione o del diritto alla riscossione  delle  somme
          dovute a titolo di sanzione  amministrativa  non  determina
          responsabilita' contabile.».