Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli
articoli 3, comma 6-bis, e 4; 
    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  (( 3. Dall'attuazione del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del  decreto
          legge 23 febbraio 23 febbraio 2020, n. 6,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Attuazione delle misure di  contenimento).  -
          1. - 6. 
              6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di  cui
          al  presente   decreto   e'   sempre   valutato   ai   fini
          dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1218 e 1223 del codice civile,  della  responsabilita'  del
          debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
          decadenze  o  penali  connesse   a   ritardati   o   omessi
          adempimenti.» 
              «Art.  4  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Per  far
          fronte  agli  oneri  derivanti  dallo  stato  di  emergenza
          sanitaria  dichiarato  con  delibera  del   Consiglio   dei
          ministri  del  31  gennaio,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 26  del  1°  febbraio  2020,  lo  stanziamento
          previsto dalla medesima  delibera  e'  incrementato  di  20
          milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo  per  le
          emergenze nazionali previsto dall'articolo  44  del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, che a tal fine  e'  corrispondentemente
          incrementato. 
              Agli oneri derivanti dal  comma  1,  pari  ad  euro  20
          milioni   per   l'anno   2020,   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  524,  della  legge  11  dicembre
          2016, n.  232.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante  «Misure
          urgenti di sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e'
          stato abrogato dall'articolo 1 della legge 24 aprile  2020,
          n. 27, di conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  recante  «Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei termini per l'adozione di decreti legislativi».