IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni
recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle
abitazioni in locazione;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito
dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra
l'altro, che a decorrere dall'anno 2020 la ripartizione delle risorse
assegnate al predetto Fondo e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a
disposizione dalle singole regioni e province autonome;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati
fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431
del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a
valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione, nonche' i criteri per la
determinazione degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in
attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998,
sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse
assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle
abitazioni in locazione;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono
stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono
dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico
del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto
che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia' stato
considerato in fase di programmazione ed approvazione della
disposizione normativa di finanziamento del Fondo;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1,
comma 20, con il quale e' stata assegnata al Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione la dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
Visto l'art. 1, comma 21 della citata legge n. 205 del 2017, il
quale stabilisce che le regioni possono destinare le somme non spese
della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2019, n. 166, concernente
l'individuazione delle modalita' di trasferimento delle risorse non
spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli nel periodo 2014-2018;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2019, n. 216, con il quale e' stato
effettuato il riparto tra le regioni della disponibilita' di 10
milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2019, assegnata,
al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in
locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal
predetto art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017;
Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale
al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione e' stata assegnata un'ulteriore dotazione di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
Considerato pertanto che la dotazione del predetto Fondo nazionale
ammonta, per l'esercizio finanziario 2020, a complessivi 60 milioni
di euro;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi»;
Visto in particolare l'art. 65, comma 2-ter del citato
decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare l'erogazione
delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la
riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le
regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita'
2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito
dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
attribuita dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
e pari a 9, 5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure ordinarie di
determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi
coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi all'annualita'
2019;
Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 65 del medesimo
decreto-legge n. 18 del 2020 il quale stabilisce che, nel termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai
comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma
21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza,
anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita'
pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie
vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 e che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo
all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive
voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere ad un immediato
riparto della dotazione complessiva di 60 milioni di euro relativa
all'annualita' 2020 assegnata al Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di ridurre il disagio
abitativo che e' dato riscontrare nel territorio nazionale
ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, utilizzando i medesimi coefficienti adottati con
riferimento al riparto dell'annualita' 2019 di cui al citato decreto
ministeriale 4 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
1. Per quanto indicato nelle premesse, la disponibilita'
complessiva di 60 milioni di euro relativa all'anno 2020 assegnata al
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per
l'importo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse previste
dall'art. 1, comma 20 della citata legge n. 205 del 2017 e, per
l'importo di 50 milioni, a valere sulle risorse previste dall'art. 1,
comma 234 della citata legge n. 160 del 2019 e' ripartita tra le
regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte integrante del
presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater del citato decreto-legge
n. 18 del 2020, le regioni, entro il termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
medesimo, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in
applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o
programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui
all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano
i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e
articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e
pagamento della spesa.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti.
4. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai
sensi dell'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo
delle risorse statali assegnate piu' aderente alla domanda espressa
nelle singole realta' locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della
legge n. 431 del 1998 le risorse ripartite con il presente decreto
possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di
agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a
favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti
che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia
residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2,
comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2310