IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
che disciplina la  cessazione  della  qualifica  del  rifiuto  e,  in
particolare, il comma 3-septies, che istituisce presso  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  registro
nazionale per la raccolta delle  autorizzazioni  rilasciate  e  delle
procedure semplificate  concluse  ai  sensi  del  medesimo  articolo,
prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del  territorio  e  del  mare  ne  siano  definite  le  modalita'  di
organizzazione e funzionamento; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; 
  Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 3  settembre  2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  ha  gia'  istituito  una  piattaforma  per  il
monitoraggio  dei  piani  regionali  (Monitor-piani)  presso   l'Albo
nazionale dei gestori ambientali; 
  Ritenuto anche al fine di evitare  duplicazioni  delle  piattaforme
informatiche di comunicazione tra autorita'  competenti  al  rilascio
delle autorizzazioni e il  Ministero,  di  implementare  la  predetta
piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una  apposita
sezione nella quale istituire il registro di cui all'art. 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di organizzazione  e
di  funzionamento  del  registro  nazionale  per  la  raccolta  delle
autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure  semplificate
concluse per lo  svolgimento  di  operazioni  di  recupero  ai  sensi
dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (di
seguito: REcer).