Art. 3 
 
              Modalita' di organizzazione del registro 
 
  1. Il REcer e'  organizzato  in  due  sezioni.  Una  prima  sezione
(denominata   sezione   «Autorizzazioni   ordinarie»)   destinata   a
raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli  articoli  208,
209 e 211 e del  Titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una  seconda  sezione  (denominata
sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere  gli  esiti
delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Le  sezioni  di  cui  al
precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni»,  ove
esigenze tecniche o gestionali lo richiedano. 
  2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e
protezione dei dati personali, nel REcer  e'  pubblicato  uno  schema
sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e  degli
esiti delle procedure semplificate.