Art. 3
Modalita' di organizzazione del registro
1. Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione
(denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a
raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208,
209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata
sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti
delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al
precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove
esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e
protezione dei dati personali, nel REcer e' pubblicato uno schema
sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli
esiti delle procedure semplificate.