Art. 3 Modalita' di organizzazione del registro 1. Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano. 2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer e' pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.