Art. 4 
 
Modalita' di trasmissione dei  dati,  delle  autorizzazioni  e  degli
                 esiti delle procedure semplificate 
 
  1. Le  autorita'  competenti  inseriscono  all'interno  del  REcer,
contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo
periodo, dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, i dati  delle  autorizzazioni  e  degli  esiti  delle  procedure
semplificate  utilizzando  la  procedura  messa  a  disposizione  sul
portale web della piattaforma  «Monitor-piani»  secondo  i  contenuti
previsti  nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.