Art. 4 Modalita' di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate 1. Le autorita' competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.