Art. 4
Modalita' di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli
esiti delle procedure semplificate
1. Le autorita' competenti inseriscono all'interno del REcer,
contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo
periodo, dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure
semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul
portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti
previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.